Foto | Marty Melville/Getty Images News/Getty Images

Duplicati polizze servizio credito su pegno

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L’emissione di duplicati nel caso in cui si sia verificato uno dei seguenti episodi, ovvero distruzione, sottrazione o smarrimento di polizze di pegno, va seguita la procedura disposta dagli articoli 6 e seguenti della legge 30 luglio 1951 n.948, che èstata poi modificata dalla legge 26 maggio 1975 n.187 e dalla legge 29 maggio 1989 n.206. Le suddette normative sono relative all’ammortamento dei titoli al portatore.

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Vendita asta pubblica oggetti in pegno

bene in pegno

I pegni non riscattati, oppure che non sono statirinnovati entro trenta giorni dalla scadenza dei prestiti, vengono posti in vendita all’asta pubblica, proprio nei giorni e con le modalità  stabiliti dalla Direzione Generale. L’asta viene effettuata negli uffici della sezione di credito su pegno o in appositi locali che facilitino il concorso del pubblico.

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Operazioni di prestito su pegno

firma

Le operazioni di prestito su pegno vengono effettuate mediante il rilascio al prestatario di una polizza firmata:

  • dal Direttore Generale o dal delegato che èstato incaricato di firmare in nome della banca stessa
  • dal perito estimatore nominato secondo le modalità  stabilite dalla legge
  • dall’impiegato addetto alla sezione di credito su pegno.

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Diritto di pegno

Il pegno èil diritto reale limitato di garanzia nel quale il debitore consegna uno o pi๠beni mobili non registrati o universalità  di beni mobili ad un suo creditore, che avrà  cosଠmaggiore tutela.

Va notato come il pegno non possa mai riguardare beni mobili registratibeni immobili. Non esistono invece limitazioni di legge a che il pegno sia posto su crediti vantati dal debitore nei confronti di un terzo, sebbene nella pratica sia un’ipotesi molto rara.

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Caratteristiche di pegno e ipoteca

Come diritti reali limitati con funzioni di garanzia, il pegno e l’ipoteca presentano i medesimi connotati tipici di ogni altro diritto reale: l’immediatezza (il diritto si esercita direttamente sul bene senza interposizione di alcuno) e l’assolutezza (esso ègiuridicamente valido e tutelato nei confronti di chiunque).

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Disciplina del pignoramento (III)

Non tutti i beni sono suscettibili di pignoramento. La legge stabilisce infatti che l’ufficiale giudiziario o chi per lui pignori innanzitutto le somme di denaro liquido, gli assegni e altri titoli di credito, i gioielli e gli altri eventuali beni che appaiano di sicura e proficua realizzazione.
Se il pignoramento riguarda beni mobili, sarà  lo stesso ufficiale giudiziario a scegliere quali beni sottoporre a pignoramento.

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