Le azioni giudiziarie che il possessore puಠesperire vengono chiamate “azioni possessorieâ€. Naturalmente, se egli èanche proprietario del bene puಠintraprendere contemporaneamente le relative azioni petitorie.
Le azioni possessorie
Il possesso non costituisce un diritto reale bensଠuno stato di fatto che riceve particolare attenzione e tutela dal nostro ordinamento. Il possessore di un bene puಠovviamente vantare su di esso un diritto reale, ma non necessariamente.