Mancata fruizione riposo settimanale e risarcimento danni

La normativa attualmente in vigore prevede il diritto del lavoratore dipendente a fruire di un giorno di riposo settimanale dopo sei giorni consecutivi di lavoro, al fine di consentire un recupero delle energie psico-fisiche.

Trattandosi di un diritto garantito, in quanto indicato oltre che nell’art. 2109 del codice civile anche nell’art. 36 della Costituzione, esso non puಠessere negato nè tanto meno essere oggetto di modifica tramite clausole contrattuali, che risulterebbero quindi nulle.

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Riposo settimanale lavoratori minorenni

La legge 17 ottobre 1967 n. 977, successivamente modificata dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 345, prevede che ai lavoratori minorenni debba essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, possibilmente consecutivi e comprendenti la domenica.

Tale periodo minimo puಠessere ridotto in presenza di comprovate ragioni tecniche, produttive e organizzative ma non puಠcomunque mai essere inferiore a 36 ore consecutive.

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Sanzioni violazioni obbligo riposo settimanale

La normativa attuale prevede che ciascun lavoratore debba aver diritto ad un giorno di riposo ogni sette giorni, oppure a due giorni di riposo ogni 14 giorni in alcuni casi particolari.

In caso di violazione dell’obbligo di riposo settimanale il datore di lavoro incorre in un sanzione amministrativa da 100 a 750 euro. Tale sanzione va da 400 a 1.500 euro se la violazione si riferisce a pi๠di 5 lavoratori o se la violazione si èverificata in almeno tre periodi di riferimento e da 1.000 a 5.000 euro se la violazione si riferisce a pi๠di 10 lavoratori o si èverificata in almeno cinque periodi di riferimento.

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Riposo settimanale normativa e deroga

La normativa prevede che ciascun lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore, normalmente coincidente con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero. Tale diritto ègarantito dall’art.36 della Costituzione, che ne prevede l’irrinunciabilità .

La disciplina che prevede un giorno di risposo settimanale ogni sette giorni puಠessere derogata in relazione alla periodicità  e alla coincidenza con la domenica.

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