La Snc si scioglie quando si verifica una delle seguenti cause: l’oggetto sociale èconseguito (per esempio, la Snc era nata per costruire un’opera edilizia ormai terminata) oppure diviene impossibile conseguirlo; la durata del contratto sociale ètrascorsa e non si èprovveduto alla sua proroga, nemmeno tacita; la società èfallita; il Governo o altra autorità ha imposto lo scioglimento; i soci sono divenuti uno solo (per morte, recesso o esclusione degli altri, o perchè ha acquistato le loro quote) ed entro sei mesi non sono ritornati in numero plurale; i soci stessi hanno deliberato lo scioglimento; si èverificata un’altra causa stabilita a suo tempo nell’atto costitutivo.
società in nome collettivo
Acquisto e cessione della quota di SNC
Puಠperಠavvenire che un terzo intenda divenire socio in un secondo momento, apportando nuovi conferimenti, o che un vecchio socio intenda lasciare e vendere o donare la propria quota ad un terzo.
Snc: utili, perdite e durata
Snc: i conferimenti e il socio d’opera
I conferimenti possono essere in denaro o in natura: crediti, beni materiali, prestazioni lavorative. Tutti insieme costituiscono il capitale sociale, che rappresenta la prima garanzia a tutela dei creditori della società ; prima ma non unica, giacchè i soci rispondono in via sussidiaria anche con il loro patrimonio personale.
Snc: funzioni, responsabilità e cessazione degli amministratori
La legge afferma che il rapporto fra soci e amministratori èregolato dalle norme del mandato: i primi sono dunque mandanti e i secondi mandatari. Ne consegue che gli amministratori abbiano diritto ad un compenso per la loro funzione (salvo espressa esclusione nell’atto costitutivo), poichè per legge il contratto di mandato si presume oneroso fino a prova contraria.
Ragione sociale e sede società nome collettivo
Alla ragione sociale si applicano tutte le norme sulla ditta, proprie di qualsiasi azienda, perciಠessa non deve essere uguale o confondibile a quella di altra impresa nè ingannare i terzi sull’attività svolta.
Soci e oggetto sociale società nome collettivo
Il primo elemento da indicare consiste, ovviamente, nell’indicazione dei soci. Se persone fisiche, per ognuno di essi occorre indicare i dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza).
Atto costitutivo società nome collettivo
Non èquesto il caso della costituzione della società in nome collettivo, perciಠvale la regola generale: la società in nome collettivo nasce nel momento in cui le parti (i soci) raggiungono l’accordo sul contenuto dell’atto costitutivo. Non ha alcuna importanza che esso sia stipulato in forma scritta: anche un accordo verbale o perfino tacito èpi๠che sufficiente perchè la società in nome collettivo venga a nascere.