Spese di trasferta per i dipendenti

riunione

La disciplina del trattamento fiscale dei rimborsi-spese a favore dei dipendenti (e assimilati) in relazione alle trasferte di lavoro èpiuttosto complessa, e distingue nettamente fra l’imponibilità  di questi rimborsi per i lavoratori e la deducibilità  per il datore di lavoro.

Per il lavoratore, il rimborso-spese puಠavvenire secondo due forme: quella analitica e quella forfettaria (la prima èfiscalmente pi๠svantaggiosa).

àˆ infatti stabilito che se il lavoratore documenta scrupolosamente le spese sostenute, gli èriconosciuta una franchigia sui rimborsi pari a € 15,49 se la trasferta avviene in Italia e di € 25,82 se avviene all’estero.

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Spese di rappresentanza, nessuna novità  (quarta parte)

Salvo sorprese dell’ultim’ora, il decreto ministeriale conterrà  anche altre due norme di grande interesse per tutti gli imprenditori.

La prima riguarderà  gli obblighi di documentazione: per poter dimostrare la correttezza delle deduzioni effettuate in riferimento alle spese di rappresentanza, l’imprenditore dovrà  conservare molti documenti. Oltre alle fatture e gli altri ordinari documenti, infatti, potrà  essere richiesta la preparazione di un prospetto in cui si dettaglino tutte le spese di rappresentanza sostenute, nonchè un secondo prospetto che specifichi per ciascun evento cui si èpartecipato (feste, mostre ecc.) le indicazioni sulla durata, sulla natura e persino sui dati anagrafici dei clienti e delle altre personalità  che vi hanno partecipato.

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Spese di rappresentanza, nessuna novità  (terza parte)

plico di soldi di un pagamento

Ferma restando la totale deducibilità  degli omaggi di beni di valore unitario inferiore a cinquanta euro (purchèinerenti), il decreto dovrebbe innanzitutto distinguere le rimanenti spese di rappresentanza (deducibili solo se congrue e inerenti) in due grandi categorie.

La prima categoria ècostituita da quattro tipologie di spese che il decreto classifica sempre come inerenti. Si tratta, in particolare, delle spese per viaggi turistici finalizzati allo svolgimento di attività  promozionali, delle spese sostenute per le feste aziendali in occasione delle ricorrenze, delle spese sostenute per le cerimonie di inaugurazione di nuove sedi e, infine, delle spese sostenute in occasione di fiere o mostre.

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Spese di rappresentanza, nessuna novità  (seconda parte)

deducibilità  delle spese di rappresentanza

La Finanziaria per il 2008 ha voluto modificare radicalmente il trattamento fiscale delle spese di rappresentanza per gli imprenditori. Innanzitutto, ai fini IRAP dal 2008 esse sono integralmente deducibili senza limiti di alcun genere che non siano quelli generali dell’inerenza e della documentabilità .

Ma le novità  pi๠attese sono quelle che interessano l’imposta sui redditi. La Finanziaria ha stabilito due cose in materia: la prima di esse èche il limite per le spese per acquisti di beni integralmente deducibili sale dai previgenti € 25,82 a € 50 di valore unitario (e si èprecisato che si intende come bene unitario anche un insieme composito di oggetti comunque strettamente funzionali fra loro, come un cesto natalizio).

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Spese di rappresentanza, nessuna novità 

deducibilità  spese di rappresentanza

Sebbene sia stato annunciato come imminente ormai da molti mesi (ne avevamo parlato anche qui), e sebbene sui giornali continuino ad apparire resoconti pi๠o meno verosimili sui progetti del Ministero delle Finanze, a poche settimane dalla fine del periodo d’imposta 2008 ancora non èstato emesso il decreto previsto dalla legge finanziaria dello scorso anno e concernente la deducibilità  delle spese di rappresentanza per imprenditori individuali e collettivi.

Come tutti sanno, quello delle spese di rappresentanza èun mare magnum nel quale puಠessere celato di tutto. Formalmente, si tratta delle spese sostenute da un imprenditore per favorire la diffusione di una buona immagine di sè e della sua ditta presso gli effettivi o i potenziali clienti.

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