smart working, , inail

Smart working, le tutele dei lavoratori indicate dall’INAIL

Si chiama lavoro agile, o smart working, e rappresenta una nuova modalità  di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato da effettuarsi sostanzialmente a casa, o comunque non sul posto di lavoro, senza postazione fissa e vincoli di orario, per consentire una maggiore conciliazione del pubblico e del privato nei confronti dei lavoratori.

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Restano perಠda parte del datore di lavoro una serie di tutele nei confronti del lavoratore, tra cui l’obbligo assicurativo, la classificazione tariffaria, la retribuzione imponibile, la tutela assicurativa e quella su salute e sicurezza. 

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Tutela contro il mobbing

mobbing

Il termine inglese “mobbing” (dal verbo “to mob”, usato dagli etologi per indicare il comportamento aggressivo di certi animali all’interno di un branco per espellerne singoli membri) èormai di uso comune in tutto il mondo.

E quando si parla di atti di mobbing, non si pensa certo alle belve della savana bensଠa quelle, spesso non meno aggressive, che sono presenti negli uffici dietro l’angolo.

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Lavoro minorile e lavoratrici-madri (VI)

Il congedo di maternità  èobbligatorio per legge: nè il datore di lavoro nè la lavoratrice-madre (o padre, quando èlui a fruirne) possono porre alcuna deroga. Discorso diverso per il cosiddetto “congedo parentale”: esso, infatti, èuna libera scelta del genitore.

Al termine del periodo di maternità , pertanto, la lavoratrice-madre (o, in alternativa, il padre) puಠchiedere un ulteriore congedo fino al massimo di sei mesi, o, se vi èun unico genitore, fino a dieci mesi. Si possono avere ulteriori proroghe se il figlio èportatore di handicap.

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Lavoro minorile e lavoratrici-madri (V)

Stabilito, dunque, che le donne in quanto tali nel nostro tempo non hanno pi๠bisogno di specifica protezione, il legislatore ha perಠdedicato un’attenzione particolare alla lavoratrice che èanche madre di famiglia.

Qui il discorso, infatti, èdel tutto differente: non ètutelato il “sesso debole” ma la particolare funzione che la donna assume in quanto madre.

La legge prevede, dunque, una serie di protezioni contenute oggi nella legge 151/2001, che ha anche introdotto una notevole innovazione rispetto al passato: la possibilità  di estendere o trasferire le tutele al lavoratore-padre, in tutte le ipotesi in cui non sia la madre a fruirne, per scelta o impossibilità .

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Lavoro minorile e lavoratrici-madri (IV)

Le azioni per le pari opportunità  possono sorgere in direzione di numerosi obiettivi: favorire la diversificazione professionale delle donne; garantire un maggiore equilibrio fra gli impegni lavorativi e quelli familiari; promuovere una loro maggiore presenza in quegli ambiti dove esse sono sotto-rappresentate.
A differenza delle norme di tutela propriamente dette, la legge sulle pari opportunità  non interviene “contro” ma “pro”.

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Lavoro minorile e lavoratrici-madri (III)

Come già  accennato, il complesso sistema di tutele previsto per le donne lavoratrici èstato spazzato via nel 1977, in quanto fortemente avversato dai movimenti femministi e ritenuto lesivo della parità  fra i sessi. Restavano in piedi solo il divieto di lavoro notturno (cancellato a sua volta diversi anni dopo) e una norma di tutela molto particolare, tuttora vigente: il divieto di licenziamento intimato alla lavoratrice nel cosiddetto “periodo matrimoniale”, ossia dalla data della pubblicazione degli annunci nuziali fino ad un anno dopo la celebrazione del matrimonio.

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Lavoro minorile e lavoratrici-madri (II)

L’evoluzione legislativa in materia di tutela a lavoratori minorenni e lavoratrici-madri èstata costellata da moltissime tappe di rilievo, che hanno portato il diritto del lavoro ad assumere la forma attuale.

Vediamo dunque di chiarire qual èil quadro delle principali leggi oggi vigenti.
Iniziamo dai minori. Le leggi sul lavoro li distinguono in due categorie: i bambini (fino ai quindici anni di età ) e gli adolescenti (dai sedici ai diciotto anni). Coloro che tuttavia hanno compiuto o superato i sedici anni ma non hanno ancora assolto l’obbligo scolastico sono assimilati ai bambini.

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Lavoro minorile e lavoratrici-madri (I)

Nel Diciannovesimo Secolo, l’età  del liberismo, si pensava che i rapporti fra datore di lavoro e dipendente dovessero essere interamente regolati dalle parti, senza alcuna ingerenza da parte dello Stato. Questo, come tutti sanno, ingenerava incredibili abusi ai danni del lavoratore, parte debole del contratto.

Le primissime leggi in materia di lavoro emanate alla fine dell’Ottocento intervenivano proprio per sanare gli eccessi pi๠intollerabili, soprattutto a favore delle categorie di lavoratori considerate in assoluto pi๠meritevoli di tutela: i minori di età  e le donne.

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