Tale soggetto, inoltre, èl’unico obbligato ad effettuare il pagamento del bollo auto, in quanto come affermato dalla Ctp Perugia con la sentenza n. 175/2/13, depositata lo scorso 30 aprile, non c’ènessuna responsabilità solidale con la società che concede il veicolo di sua proprietà in locazione finanziaria.
Al riguardo, in particolare, i giudici hanno affermato che la suddetta legge ha introdotto il principio secondo il quale la tassa in argomento èdovuta dal soggetto titolare del diritto di godimento, che nel caso del leasing relativo ad un veicolo èriconducibile al suo possesso.
I giudici hanno inoltre ricordato che l’articolo 7, comma 1, della legge n. 99/2009 prevede la possibilità di versamenti cumulativi da parte delle società , in sostituzione dei singoli utilizzatori, secondo modalità che perಠdevono perಠessere sancite dalle regioni. Tale facoltà nel caso in esame non era stata esercitata, pertanto l’obbligo di provvedere al pagamento ricade esclusivamente sull’utilizzatore dell’autoveicolo.
Assilea, l’associazione italiana leasing, dopo aver espresso soddisfazione per la pronuncia dei giudici della Ctp di Perugia, ha affermato che la responsabilità solidale della società di leasing in caso di mancato o insufficiente pagamento del bollo auto sussiste solo nel caso in cui la società abbia eseguito cumulativamente, previo mandato all’utilizzatore, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti di leasing.