A quasi tre anni dall’emanazione della legge, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente fornito le istruzioni sull’esenzione.
Per ottenere il beneficio occorre rispettare due requisiti: innanzitutto, aver compiuto almeno 75 anni alla data del pagamento (31 gennaio, e anche 31 luglio in caso di pagamento semestrale).
Inoltre occorre che il proprio reddito e quello del nucleo familiare d’appartenenza non superi la soglia non stratosferica di € 6.713,98 l’anno; oltretutto, non èconsentito che altri appartenenti al nucleo godano di un reddito proprio, eccetto il coniuge.
Sono considerati tutti i redditi dichiarati (nel 730, UNICO o CUD) nonchè i redditi finanziari tassati con imposta sostitutiva (come gli utili dei BOT o gli interessi maturati sul c/c) e altre voci minori. Non sono invece da considerare il reddito da abitazione principale, il TFR (inclusi gli acconti) e le somme esenti da tassazione.
Per ottenere il beneficio occorre presentare (una sola volta per sempre, purchè si mantengano le condizioni anche in futuro) un apposito modello autocertificativo predisposto dall’Agenzia. Sono comunque valide anche le eventuali istanze in carta libera presentate dai cittadini negli scorsi tre anni.
Analogamente, chi avesse pagato dal 2008 ad oggi pur avendo i requisiti per l’esenzione puಠchiedere il rimborso presentando un secondo modello dichiarativo, fatte salve eventuali richieste in carta libera già presentate.
I modelli vanno spediti per raccomandata agli uffici di Torino o presentati a mano in qualunque sede territoriale dell’Agenzia delle Entrate, rispettando un articolato scadenziario.
Per chi usufruisse indebitamente dell’esenzione scatterà una multa fra i 500 e i 2.000 euro oltre alle sanzioni penali per falsa autocertificazione.
Fonte: Il Sole 24 Ore