Le regole previste sono le seguenti: l’importo del canone puಠessere trattenuto sulle rate della pensione (previdenziale o assistenziale, di qualsiasi genere) di tutti coloro che ne faranno richiesta. La richiesta deve essere presentata entro il 15 novembre, secondo le modalità decise in autonomia dal singolo ente erogatore.
L’opzione ha validità annuale: ogni anno, quindi, il pensionato interessato dovrà rinnovare la richiesta.
Se essa èaccolta, l’ammontare del canone ètrattenuto sulla pensione, preferibilmente a rate; in ogni caso, la rateazione deve concludersi entro novembre. Se invece l’istanza èrespinta, tale decisione sarà comunicata entro il 15 gennaio al contribuente, affinchè costui possa pagare il canone con le modalità ordinarie.
Esiste perಠuna condizione: i redditi da pensione usufruiti nell’anno precedente non devono superare complessivamente i 18.000 euro lordi; se si èal primo anno di fruizione della pensione, il contribuente puಠfare un calcolo presuntivo.
Se si percepiscono allo stesso tempo pi๠pensioni da enti distinti, il contribuente puಠscegliere liberamente uno di essi al quale presentare l’istanza.
Naturalmente occorre che l’ammontare della pensione percepita sia sufficiente a coprire l’intero canone; se, nonostante tutto, per qualche motivo questo non accadesse, al pensionato sarà comunicata la somma residua da pagare, affinchè egli provveda nei modi ordinari. Discorso analogo se il trattamento pensionistico viene a cessare in corso d’anno, lasciando scoperta parte dei pagamenti.
Fonte: Agenzia delle Entrate