A fronte di quanto previsto da tale provvedimento, dunque, a giugno 2013 numerose famiglie italiane non dovranno provvedere al pagamento della prima rata dell’imposta municipale unica sull’abitazione principale.
Nel dettaglio, l’imposta non dovrà essere pagata sulle abitazioni principali non di pregio e le loro pertinenze, gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie che sono considerati “prima casa” dei soci assegnatari, gli alloggi cosiddetti popolari assegnati dallo Iacp o da altri enti di edilizia residenziale pubblica, i terreni agricoli e i fabbricati rurali puntualmente individuati dall’articolo 13 del Decreto legge n. 201/2011.
Resta invece confermato il pagamento dell’Imu a carico dei proprietari di abitazioni principali di pregio, ovvero appartamenti signorili, ville e castelli, cosଠcome pure la sospensione non riguarda gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Allo stesso modo, l’Imu sarà dovuta per le seconde case, i negozi, gli uffici, i box, le cantine ulteriori rispetto a quelle considerate pertinenze dell’abitazione principale, le aree edificabili e gli immobili ad uso produttivo (strutture industriali, capannoni, cinema, alberghi, ecc.).
La sospensione della rata dell’Imu a giugno sulle tipologie di immobili sopra indicate, ricordiamo, èstata decisa in attesa di procedere ad un riordino della disciplina dell’imposizione fiscale sugli immobili in Italia.