La circolare n. 12 del 2013 emanata dall’agenzia delle entrate fornisce alcuni chiarimenti in materia di imposte estere (Ivie ed Ivafe) e tutti i contribuenti che nel 2012 non hanno effettuato i pagamenti dovuti, nel 2013 potranno sanare la situazione senza dover pagare anche le sanzioni.
La legge di stabilità ha apportato alcune modifiche sia all’Ivie sia all’Ivafe, l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, per tentare di equiparare il trattamento fiscale relativo al possesso all’estero di immobili e attività di natura finanziaria da parte di soggetti residenti nel territorio dello Stato con quello previsto per gli immobili e le attività finanziarie detenuti in Italia.
Dopo l’introduzione delle nuove norme si sono avute diverse modifiche per quanto riguarda sia la disciplina del comparto immobiliare, sia quella inerente le attività finanziarie. I versamenti effettuati nel 2012 sono esclusivamente versamenti di acconto e quindi da considerare quando si abbia il versamento del saldo inerente il periodo di imposta del 2012 ed èinoltre possibile compensare in maniera immediata i versamenti già effettuati, qualora l’imposta estera non sia pi๠dovuta.
L’Agenzia ha detto che non si applicano le sanzioni previste per gli omessi versamenti diretti nel caso in cui non sia stato eseguito, in tutto o in parte, il versamento dell’imposta originariamente dovuta per il periodo di imposta 2011 sulla base della normativa previgente.
I codici tributo per l’Ivie sono:
– “4044†denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato  – ACCONTO PRIMA RATAâ€;
– “4045†denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONEâ€;
– “4046†denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Società fiduciarie – ACCONTO†.