In arrivo in questi giorni le lettere di compliance dall’Agenzia delle Entrate, lettere indirizzate ai contribuenti che secondo il Fisco hanno mostrato notevoli scostamenti tra quello che èstato inserito nella dichiarazione precompilata modificata e i modelli 730/2019 trasmessi dai CAF o intermediari abilitati.Â
L’Agenzia ha già chiaramente indicato le modalità di regolarizzare gli errori o presentando una dichiarazione integrativa, o versando le maggiori imposte dovute e gli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente effettuato o versando, in misura ridotta, le sanzioni specifiche delle violazioni oggetto di comunicazione e in essa contenute.
Ma come determinare le sanzioni previste? Chi intenda regolarizzare gli errori commessi mediante il ravvedimento operoso dovrà necessariamente versare tutte le sanzioni dovute, ridotte in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.Â
L’Agenzia riporta con la Circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015 le modifiche normative introdotte dalla legge di stabilità 2015 non hanno modificato l’assetto generale dell’istituto del ravvedimento operoso: restano pertanto valide le indicazioni fornite dalle Circolari n. 180 e 192 del 1998.
Per i soggetti interessati dalle comunicazioni della “Compliance per i cittadini†relative all’anno d’imposta 2015, la sanzione da versare con il ravvedimento èridotta a 1/6 della misura minima.
L’Agenzia spiega che:Â
“Per determinare agevolmente la misura degli interessi relativi alla maggiore imposta dovuta e delle sanzioni correlate alla infedele dichiarazione in misura ridotta, questi contribuenti possono utilizzare gratuitamente l’applicazione “Calcolo delle sanzioni e interessi†che si trova all’interno della sezione “Compliance per i cittadiniâ€.
I contribuenti interessati dalle comunicazioni della “Compliance per le imprese e i lavoratori autonomiâ€, devono calcolare distintamente le sanzioni ridotte correlate all’infedele dichiarazione (Irpef, Irap ed IVA), nonchè le sanzioni ridotte relative alle violazioni prodromiche e conseguenziali eventualmente commesse (ad esempio: l’omessa fatturazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o l’irregolare tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette e dell’IVA).
La circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016 offre una panoramica su come usufruire al meglio dei benefici previsti in termini di riduzione delle sanzioni dal nuovo ravvedimento operoso.Â
Ma come effettuare i versamenti?Â
Le somme dovute (maggiore imposta, interessi e sanzione ridotta) dovranno essere versate tramite modello F24, disponibile, con le relative istruzioni di compilazione, sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Nell’apposito campo del modello F24 dovrà essere riportato il “codice atto†indicato in alto a sinistra nella lettera ricevuta.
Il versamento delle somme dovute non puಠessere rateizzato e le singole voci relative a maggiore imposta, interessi e sanzione dovranno essere indicate in maniera distinto nei vari campi del modello F24, utilizzando gli specifici codici tributo previsti.
LETTERA DEL FISCO, LA GUIDA DELL’AGENZIA SU COME COMPORTARSI
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