Online le modalità tecniche con cui Equitalia ha disposto operativamente il condono cartelle esattoriali di importo fino a 2.000 euro emesse entro la fine del 1999.
La sanatoria
La legge prevede l’annullamento automatico di tutte le cartelle di pagamento di somme fino a 2.000 euro (compresi capitale, interessi e sanzioni), iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 1999.
Cartelle annullate e cartelle non annullate
La trasmissione delle cartelle esattoriali da ritenersi automaticamente annullate avviene su supporto magnetico oppure in via telematica. Equitalia o un altro agente di riscossione deve anche trasmettere agli enti creditori l’elenco delle cartelle non annullate perchè di importo superiore a 2.000 euro, sempre su supporto magnetico o telematico.
L’articolo 1 della legge “Elenco delle quote annullate per crediti di importo fino a duemila euro”
1. Ai fini del conseguente discarico, l’elenco delle quote riferite ai crediti di importo fino a duemila euro di cui all’articolo 1, comma 527, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, annullati automaticamente ai sensi della predetta disposizione alla data del 1° luglio 2013, e’ trasmesso dall’agente della riscossione all’ente creditore, su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1.
2. Le quote contenute nell’elenco di cui al comma 1 sono automaticamente discaricate senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore e sono eliminate dalle scritture contabili dell’ente creditore. Tale discarico non opera per le quote inserite nell’elenco prive dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 527, della legge n. 228 del 2012. L’erroneo inserimento di tali quote puà²Â essere rilevato dall’ente creditore entro e non oltre i sei mesi dalla data di ricezione del predetto elenco.
L’articolo 4 della legge: “Rimborso agli agenti della riscossione delle spese per le procedure esecutive poste in essere”
1. Le spese per le procedure esecutive poste in essere dagli agenti della riscossione relativamente alle quote di cui agli art. 1 e 2 del presente decreto sono rimborsate nella misura prevista dalla legge tempo per tempo vigente:
- a) in dieci rate annuali, senza interessi, con riferimento a spese relative a ruoli erariali;
- b) in venti rate annuali, senza interessi, con riferimento a spese relative a ruoli non erariali.
2. Ai fini dei rimborsi di cui al comma 1, gli agenti della riscossione presentano, entro il 30 settembre 2015, sulla base dei crediti risultanti alla data del 31 dicembre 2014 dai propri bilanci certificati, apposita istanza al Ministero dell’economia e delle finanze per le spese relative a ruoli erariali e ai singoli enti creditori per le spese relative a ruoli non erariali.
3. La prima rata dei rimborsi di cui al comma 1 à¨Â erogata entro il 30 giugno 2016.
4. L’eventuale rimborso delle spese relative alle procedure esecutive poste in essere per il recupero delle quote di cui
all’articolo 3 del presente decreto e’ richiesto dall’agente della riscossione con apposita istanza da presentarsi, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione delle attività , sulla base dell’ultimo bilancio certificato, al Ministero dell’economia e delle finanze per le spese relative a ruoli erariali e ai singoli enti creditori per i ruoli non erariali. Il rimborso di tali spese à¨Â ripartito sulle rimanenti rate di cui al comma 1.