► CHIARIMENTI ABI IMPOSTA DI BOLLO DOSSIER TITOLI
Nella suddetta circolare, in particolare, l’amministrazione finanziaria ha stabilito che nel caso in cui il deposito titoli abbia saldo pari a 0 non èdovuta dal contribuente titolare del conto non solo l’imposta di bollo, ma anche l’imposta prevista per la comunicazione periodica e quella per la chiusura del rapporto, nonchè il tributo di 1,81 euro dovuto per estratti conto e altri tipi di documenti di addebitamento o accreditamento e che riguarda solo l’ipotesi in cui si tratti di somme superiori a 77,47 euro.
► CHIARIMENTI IMPOSTA DI BOLLO DOSSIER TITOLI 2011
Nella stessa circolare vengono inoltre fornite alcune delucidazioni in merito al calcolo dell’imposta da pagare, citando anche l’ipotesi specifica dei titoli dematerializzati e in relazione ai quali l’imposta di bollo non si paga al di sotto della soglia dei 1.000 euro. Tale soglia, tuttavia, deve essere intesa come somma dei vari rapporti detenuti presso lo stesso intermediario. Nel caso in cui dovesse essere superata la soglia dei 1.000 euro, dunque, alla comunicazione relativa ai singoli depositi si applicherà la tassazione prevista dallo scaglione di riferimento, anche qualora l’importo sia di ammontare inferiore rispetto a 1.000 euro, nel qual caso si applicherà il primo scaglione, mentre al deposito di ammontate pi๠alto si applicherà il tributo corrispondente alla somma di tutti i rapporti.
La circolare precisa inoltre che ai fini del calcolo complessivo bisogna considerare solo i depositi presso un unico intermediario che risultano essere intestati al medesimo soggetto. Ne consegue l’esclusione dei depositi tenuti dal fiduciante tramite la fiduciaria, che risultano quindi avere un diverso intestatario rispetto al suo effettivo titolare.