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Esenzione Imu per terreni incolti di collina e di montagna

Con la circolare 5/E del 2013 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i terreni incolti di collina e di montagna sono esenti dall’Imu, tuttavia sono soggetti all’Irpef sulla base del reddito domenicale.

La normativa di riferimento èl’articolo 8 del Dlg 23/2011, in base al quale gli immobili soggetti all’imposta municipale unica, se non locati, non devono assolvere l’Irpef sulla rendita fondiaria. Al riguardo viene inoltre ricordato che tale agevolazione, di cui èpossibile usufruire per la prima volta con il modello Unico 2013, èriservata soltanto alle persone fisiche e alle società  semplici.


Pertanto, essendo i terreni agricoli di zone di collina o di montagna esenti dall’Irpef ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del Dlg 505/92, i loro proprietari sono chiamati ad assolvere l’Irpef sul reddito domenicale. Stessa regola vale per i terreni incolti, soggetti al pagamento dell’Imu in base a quanto stabilito dalla circolare n. 3/DF/2012, fatta eccezione per quelli situati in zone di collina e di montagna, che quindi risultano soggetti all’Irpef e non all’Imu.

Al riguardo, in particolare, la suddetta circolare dell’Agenzia delle Entrate ha spiegato che sebbene in base a quanto stabilito dal Dlg 505/92 l’esenzione riguardi i soli terreni agricoli, una lettura sistematica della norma porta a far rientrare nell’ambito di applicazione dell’esenzione dall’imposta municipale, disposta per i terreni agricoli situati in zone di montagna o di collina, anche ai terreni incolti situati in tali zone, facendoli quindi rientrare nella categoria di terreni agricoli in virt๠del fatto che si tratta di aree non edificabili e non fabbricabili.

Risultano invece esenti sia dall’Imu che dall’Irpef i fabbricati rurali ad uso strumentale situati in comuni classificati montani o parzialmente montani.