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Esenzione Imu per tutti i fabbricati strumentali in montagna

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àˆ stato approvato l’emendamento presentato dal Governo al D.L. sulle semplificazioni fiscali, con cui viene introdotta l’esenzione totale dal pagamento della nuova imposta municipale sugli immobili per tutti i fabbricati rurali strumentali, ossia per tutte quelle costruzioni finalizzate allo svolgimento dell’attività  agricole (quali, ad esempio, i fabbricati destinati alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, all’allevamento ed al ricovero degli animali, alla custodia di macchine agricole e attrezzi), di cui all’articolo 9, comma 3bis, del D. L. n. 557/93, ubicate nei comuni classificati come montani o parzialmente montani.

â–º IMU SCONTATO PER TERRENI E CASE AGRICOLE

L’emendamento precedente, approvato lo scorso 3 aprile, prevedeva l’esclusione dal tributo solo per i fabbricati rurali ad uso strumentale siti oltre i 1000 metri d’altitudine. L’ultima versione della disposizione fa invece riferimento a tutte le costruzioni rurali situate nei comuni di montagna o parzialmente di montagna, individuati da un elenco stilato dall’Istat e secondo i criteri dati dalla legge 142/190, che classifica come parzialmente montani quei comuni la cui popolazione sia residente nei territori di montagna in misura inferiore al 15% del totale.

â–º COMPENSAZIONE IMU TRAMITE F24

Per quanto riguarda i terreni agricoli montani, l’emendamento affida ad un decreto ministeriale il compito di riconoscere i comuni cui spetta l’esenzione (in base all’articolo 7 del Dlsg 504/92) individuati sulla base dell’altitudine riportata nei dati Istat e tenendo anche in considerazione la redditività  dei terreni stessi. Va ricordato che nonostante i terreni montani destinati alla produzione agricola siano esentati dall’IMU, essi scontano l’Irpef sul reddito dominicale a carico del proprietario e sul reddito agrario a carico del conduttore, mentre i fabbricati rurali sono esclusi da Imu e non concorrono a formare il reddito ai fini Irpef.

â–º CALCOLO IMU

Per i terreni appartenenti a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali èinoltre prevista una riduzione della base imponibile, a condizione che il proprietario sia anche conduttore del fondo. L’imposta si applica limitatamente al valore eccedente i 6.000 euro e con le seguenti riduzioni: del 70% sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e inferiore ai 15.500 euro; del 50% sulla parte di valore eccedente i 15.500 euro e inferiore ai 25.500 euro; del 25% sulla parte di valore eccedente i 25.500 euro ed inferiore ai 32.000 euro.

â–º PRIMA RATA IMU CALCOLATA SU ALIQUOTA BASE

Confermata l’applicazione del coefficiente di 110, in luogo del moltiplicatore di 135, per la determinazione della base imponibile dei terreni posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti iscritti alla gestione previdenziale; in questo caso non ènecessario che il proprietario conduca direttamente il fondo, potendo lo stesso essere un coadiuvante agricolo purchè iscritto all’INPS.