Non cambiano le modalità tecniche di determinazione dell’imposta, perಠsi estende la platea dei soggetti passivi, tanto che oggi il soprannome “pornotax†appare poco fondato mentre sembra pi๠appropriato il termine tecnico usato dal legislatore, ossia “tassa eticaâ€.
Oltre, infatti, alle riviste, le trasmissioni, i siti Internet e i film di carattere pornografico (definiti come prodotti su qualunque supporto “in cui siano riprodotte immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzientiâ€), oggi sono colpiti anche le “trasmissioni volte a sollecitare la credulità popolareâ€, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive tanto di moda nelle televisioni private dove maghi, cartomanti, medium e indovini la fanno da padrone, facendo pagare a caro prezzo i loro servizi mediante numeri telefonici a pagamento o in altra forma.
I redditi che fruttano da una o pi๠delle attività citate sono dunque soggetti a tassa etica: oltre alla normale imposizione IRPEF/IRES e IRAP, la quota di redditi corrispondenti al rapporto fra i ricavi provenienti da queste attività e il totale dei ricavi maturati nel corso del periodo d’imposta èsottoposta ad un’addizionale pari al 25%, da calcolare all’interno del Modello UNICO in uno specifico prospetto.
In tema di versamento, riscossione e accertamento si applicano le medesime norme previste per l’imposta sui redditi nei limiti in cui sono compatibili.
Le nuove norme sono applicabili fin dal periodo d’imposta 2008, con una norma retroattiva stabilita in deroga ai diritti sanciti dallo Statuto del Contribuente.