Per coloro che, una volta inviato il modello, si accorgessero successivamente di aver commesso errori nella compilazione, l’unico rimedio èspedire una dichiarazione integrativa: ossia, il documento con i dati corretti, che èpossibile inviare entro il termine ultimo per l’invio della dichiarazione dell’anno successivo (salvo proroghe: 31 luglio 2009) e barrando nel frontespizio la casella “Integrativa†(oppure “Integrativa a favore†qualora dalla nuova dichiarazione risultasse un maggior credito o un minor debito per il contribuente).
Ma come fare se la dichiarazione non èstata inviata affatto? La legge pone un secondo termine, da rispettare scrupolosamente: quello di novanta giorni dalla scadenza ordinaria (nel nostro caso: 29 dicembre 2008). Entro questa data sarà ancora possibile inviare il Modello UNICO, versando tramite modello F24 una sanzione – secondo il procedimento del ravvedimento operoso – pari a 32 euro per ogni dichiarazione omessa. Per esempio, un imprenditore che invia in ritardo il suo UNICO contenente la dichiarazione dei redditi, quella IVA e quella IRAP, dovrà versare in tutto 96 euro.
Se perಠanche il secondo termine scadesse invano, a quel punto la dichiarazione si riterrebbe a tutti gli effetti omessa.
Questo farebbe sଠche i tempi a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria per avviare l’accertamento divengano piuttosto lunghi (potrebbe essere avviato entro il 31 dicembre 2013) e che al contribuente siano applicate sanzioni ben pi๠pesanti, persino di carattere penale: in caso di omissione della dichiarazione o di suo invio dopo i canonici 90 giorni dalla scadenza, e qualora da questa omissione o tardività sia derivata un’evasione di imposta superiore a € 77.468,53, la pena prevista èquella della reclusione da uno a tre anni.