La legge stabilisce che in caso di decesso di un contribuente le notifiche di eventuali cartelle esattoriali in sospeso debbano essere recapitate agli eredi dello stesso; nel caso in cui il defunto non abbia alcun erede, le stesse cartelle esattoriali dovranno essere comunque recapitate presso l’indirizzo del de cuius stesso. Vige comunque l’obbligo per gli eredi del contribuente deceduto di comunicare il proprio recapito.
Il tema ètornato di attualità dopo una recente sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, che si èdovuta occupare proprio della legittima della notifica di cartella esattoriale a casa del contribuente deceduto nel caso in cui gli eredi siano irreperibili, ovvero sia impossibile per il fisco poterli rintracciare, o perchè deceduti o perchè irraggiungibili. In particolare la Cassazione si èspressa con la sentenza n. 17430 del 2013 a seguito di un ricorso che èstat presentato da un contribuente.
Esso infatti aveva ritenuto opportuno presentare un ricorso giudiziario contro l’Agenzie delle Entrate, in quanto riteneva che sarebbe stata da considerarsi nulla una notifica di cartella esattoriale che era avvenuta a nome del de cuius.
I giudici della Corte di Cassazione hanno infatti valutato diversamente, appellandosi all’articolo di legge numero 65 del Dpr 600/1973,  con particolare riferimento al comma numero 2; secondo tale norma di legge infatti viene previsto che gli eredi del contribuente debbano comunicare all’ufficio fiscale di competenza del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. Sempre secondo il comma 2, tale comunicazione èobbligatorio che sia presentata direttamente all’ufficio oppure che venga trasmessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In questo modo, secondo l’interpretazione della Suprema Corte scritta nelle motivazioni della sentenza, deve escludersi che la stessa possa essere sostituita da altre fonti di conoscenza indirette.
In base a questo èpacifico quindi l’obbligo per gli eredi del de cuius di comunicare alle agenzie di riscossione e quindi al Fisco, le proprie generalità e i propri recapiti per permettere la notifica di atti tribututari riguardanti il contribuente deceduto.