In primo luogo, al contrario di quanto avviene per i proprietari di immobili residenti in Italia, per i residenti all’estero non vige la regola che prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta comunale sugli immobili nel caso in cui si tratti della prima casa. In altre parole tali soggetti sono obbligati al pagamento dell’ICI anche nel caso in cui sono proprietari di un’unica casa in Italia.
A riguardo fanno eccezione i rari casi in cui l’esenzione viene esplicitamente prevista da apposito regolamento comunale in vigore in data 29 maggio 2008, ossia data a partire dalla quale èntrato in vigore il decreto che ha abolito l’obbligo del pagamento dell’ICI sull’abitazione principale.
Per i residenti all’estero èprevista una disciplina particolare anche per quanto riguarda le modalità di pagamento. L’imposta dovuta, infatti, in questo caso potrà essere versata mediante un unico versamento che dovrà essere effettuato nel periodo compreso tra il 1° e il 16 dicembre e a cui va applicato un tasso di interesse del 3% solo sull’importo che doveva essere versato a giugno, quindi solo sul 50% del totale.
Il pagamento, che puಠavvenire in maniera cumulativa nel caso in cui si posseggono pi๠immobili anche situati in diversi comuni, puಠessere effettuato mediante bonifico bancario alla sede centrale della Banca di Roma, oppure mediante un vaglia internazionale intestato al Consorzio nazionale tra i Concessionari del servizio di riscossione, via B. Croce 124, 00142 Roma.