Tassa sui libri sociali

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Tutte le società  di capitali sono tenute a versare una tassa annuale per la bollatura e la vidimazione dei libri sociali. Per le SpA, essi sono elencati dall’art. 2421 del codice civile: per esempio il libro soci o il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio d’amministrazione.

Al contrario di quanto avveniva un tempo, per cui era previsto un calcolo dettagliato, questa tassa èoggi calcolata in maniera forfettaria: tutte le società , cioà¨, pagano una cifra fissa, indipendentemente dal numero dei libri interessati e dalle pagine redatte in ciascuno di essi.

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Aste on line a rischio accertamento fiscale

Il caso di un contribuente goriziano rischia di scoperchiare una vera bomba fiscale. Costui, infatti, si dichiarava nullatenente, ma alla prova del redditometro èmerso un suo tenore di vita molto agiato e difficilmente giustificabile.

Alla fine, èstato stimato che il contribuente ricavava mediamente seicentomila euro all’anno tramite le aste on line sul notissimo sito Ebay, per di pi๠rivendendo merce contraffatta proveniente dall’Europa orientale (con illecito, dunque, anche di natura doganale).

Cosà¬, la Guardia di Finanza ha chiesto formalmente alla sede italiana della casa d’aste telematica di segnalare i nominativi di tutti i venditori che nel corso dell’anno avessero effettuato pi๠di cinque transazioni e per le quali Ebay avesse fatturato almeno mille euro per commissioni (corrispondenti a circa tredicimila euro di ricavi per il venditore), con il proposito di avviare negli anni a venire una profonda opera di conoscimento di questo mondo quasi del tutto ignoto agli occhi dell’Amministrazione Finanziaria.

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Evasione fiscale del 2008, crescita senza fine

Possono essere letti in due modi, i pesantissimi dati sull’evasione fiscale del 2008 resi pubblici nel corso della tradizionale conferenza-stampa di fine anno del Comandante della Guardia di Finanza, il generale Cosimo D’Arrigo.

Vedendo il bicchiere mezzo vuoto, si ha la percezione dell’inguaribile tendenza italica a cercare quando possibile di schivare l’imposizione fiscale. Dall’altro lato, èpossibile apprezzare la crescita dei risultati dell’azione sul territorio da parte delle Fiamme Gialle.

àˆ proprio su questo punto che si sofferma l’attenzione del generale D’Arrigo, che segnala “una mirata e penetrante attività  di programmazione delle attività  di contrasto all’evasione”, con sensibili miglioramenti della resa media di ogni controllo (+30% circa).

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Spese di rappresentanza, nessuna novità  (seconda parte)

deducibilità  delle spese di rappresentanza

La Finanziaria per il 2008 ha voluto modificare radicalmente il trattamento fiscale delle spese di rappresentanza per gli imprenditori. Innanzitutto, ai fini IRAP dal 2008 esse sono integralmente deducibili senza limiti di alcun genere che non siano quelli generali dell’inerenza e della documentabilità .

Ma le novità  pi๠attese sono quelle che interessano l’imposta sui redditi. La Finanziaria ha stabilito due cose in materia: la prima di esse èche il limite per le spese per acquisti di beni integralmente deducibili sale dai previgenti € 25,82 a € 50 di valore unitario (e si èprecisato che si intende come bene unitario anche un insieme composito di oggetti comunque strettamente funzionali fra loro, come un cesto natalizio).

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Spese di rappresentanza, nessuna novità 

deducibilità  spese di rappresentanza

Sebbene sia stato annunciato come imminente ormai da molti mesi (ne avevamo parlato anche qui), e sebbene sui giornali continuino ad apparire resoconti pi๠o meno verosimili sui progetti del Ministero delle Finanze, a poche settimane dalla fine del periodo d’imposta 2008 ancora non èstato emesso il decreto previsto dalla legge finanziaria dello scorso anno e concernente la deducibilità  delle spese di rappresentanza per imprenditori individuali e collettivi.

Come tutti sanno, quello delle spese di rappresentanza èun mare magnum nel quale puಠessere celato di tutto. Formalmente, si tratta delle spese sostenute da un imprenditore per favorire la diffusione di una buona immagine di sè e della sua ditta presso gli effettivi o i potenziali clienti.

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Potenziati gli incentivi sulla produttività 

Con il consenso di Confindustria e della maggiore parte delle forze sindacali, il Governo ha deciso di prorogare all’intero 2009 la misura agevolativa sulla detassazione del lavoro dipendente già  adottata negli ultimi sei mesi del 2008, ma con alcune significative novità .

Innanzitutto, si èscelto di rinunciare a favorire il ricorso al lavoro straordinario, lasciando esclusivamente il campo ai premi di produttività  previsti dai contratti di comparto, aziendali o individuali. Nel 2009, percià², lo straordinario tornerà  ad essere tassato in forma regolare.

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Strane agevolazioni sugli acconti

pagamento degli acconti

Non c’ bisogno di essere esperti in materia per rendersi conto di quanto singolare e arzigogolata sia stata la misura prevista nel decreto anti-crisi e inerente gli acconti.

Già  da settimane si riteneva utile per gli italiani ridurre la portata degli acconti in scadenza il primo dicembre, tenendo conto dell’attuale difficoltà  finanziaria che colpisce un po’ tutti; ma passavano le settimane e la scadenza si avvicinava, facendo presagire che non se ne sarebbe fatto nulla.
Invece alla fine l’agevolazione èarrivata: ma la sua formulazione ècosଠbizzarra che fa sorgere diversi interrogativi sulla sua utilità .

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Prelievo fiscale insostenibile per le imprese

consulenza fiscale in italia

Quando a sparare a zero sul nostro sistema tributario èuna singola statistica, il suo significato èmolto relativo. Quando perà², una dopo l’altra, sono ormai innumerevoli gli studi che arrivano a sostenere le stesse tesi, qualcosa di vero ci deve essere per forza.

Ora èil turno delle ricerche condotte dal gruppo World Bank, che ha messo a confronto 181 nazioni del mondo, confrontandole su due punti di paragone diversi e altrettanto interessanti.

Innanzitutto, si èpresa in considerazione la pressione fiscale reale, definita dal rapporto fra l’insieme delle imposte pagate e gli utili che emergono in bilancio. Se l’IRES italiana sembra avere un peso elevato ma tutto sommato in linea con gli altri Paesi europei, èl’anomalia dell’IRAP a far schizzare verso l’alto il dato complessivo. L’imposta regionale, infatti, non ha alcun paragone nei sistemi impositivi esteri, e la somma di entrambi i tributi porta la pressione fiscale ad un livello insostenibile.

La somma delle rispettive aliquote nominali èrisicata (oggi èal 31,4%), ma in realtà  occorre considerare anche i numerosi costi indeducibili, che rendono ben pi๠elevata la base imponibile e, di conseguenza, il carico fiscale.

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Trattamento di fine rapporto: seconda parte

lavoro subordinato

L’aliquota di rivalutazione si determina sommando un coefficiente fisso (1,5%) e un coefficiente variabile, pari ai tre quarti dell’indice di inflazione riferito alle famiglie di impiegati e operai, cosଠcome determinato dall’ISTAT su base annua. Percià², se l’indice di inflazione fosse pari al 4%, il coefficiente di rivalutazione risulterebbe complessivamente pari al 4,5%.

Se il TFR fosse soggetto a normale tassazione, il suo ammontare farebbe salire notevolmente i redditi del percettore, e poichè il nostro sistema tributario prevede aliquote progressive per scaglioni, questo comporterebbe come conseguenza un pesante prelievo fiscale. Per agevolare i lavoratori, la legge prevede dunque un complesso sistema di tassazione sostitutiva (che, per semplicità , in questa sede si èpreferito omettere), con lo scopo di tassare a parte il TFR con aliquote agevolate ed evitare dunque che esso si sommi agli altri redditi.

Normalmente il trattamento di fine rapporto – come d’altronde dice la parola stessa – si fruisce integralmente al momento della conclusione del rapporto di lavoro; talvolta, tuttavia, èpossibile chiedere un anticipo su tale somma.

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Acconto per il pagamento delle tasse

pagamento delle tasse

Per quanto riguarda i soggetti IRES, si applica il medesimo discorso fatto per l’IRPEF, ma con due variazioni: l’acconto èpari al 100% del vecchio debito d’imposta (non dunque il 99%) e il rigo del precedente Modello UNICO da controllare èil RN17.

In entrambi i casi, l’acconto non èsuddiviso in due parti bensଠèda versare in unica soluzione (entro il primo dicembre) quando il suo ammontare totale non supera 103 euro.

Per l’IRAP valgono regole sostanzialmente identiche. Le uniche particolarità  da precisare sono che per le persone fisiche l’acconto complessivo èpari al 99% del valore indicato nel Rigo IQ90 e per le società  èpari invece al 100% del valore indicato nel Rigo IQ95 delle rispettive dichiarazioni riferite al 2007.

Il discorso èinvece pi๠complesso per l’acconto sui contributi INPS. Bisogna distinguere il caso degli imprenditori da quello dei professionisti iscritti alla Gestione Separata (tutti gli altri soggetti non sono interessati).

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Scadenza versamento acconto per il pagamento delle imposte

In vista della scadenza del primo dicembre (poichè il 30 novembre èdomenica), viene il momento per i contribuenti di cominciare a fare i calcoli per verificare se e in che misura sono tenuti a versare acconti riferiti al periodo d’imposta in corso.

Come noto, ognuno puಠscegliere se versare gli acconti sulla base del metodo storico (ricavando cioèi valori dalla dichiarazione per l’anno precedente) oppure di quello previsionale (basato cioèsul prefigurare l’ammontare esatto del debito d’imposta che si formerà  nel 2008, e su quello calcolare gli acconti).

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Alcune ipotesi di modifiche fiscali

Accanto allo spinoso tema della deducibilità  degli interessi passivi, sono anche altre le richieste di modifica dell’attuale normativa tributaria avanzate formalmente al Governo dalle rappresentanze degli imprenditori nelle ultime settimane.

Su alcune questioni, l’on. Daniele Molgora, attuale sottosegretario all’Economia, si èdichiarato possibilista. Si tratta, in verità , di piccoli miglioramenti alla normativa vigente che non andrebbero a toccare le questioni di fondo, ma comunque utili, non tanto nell’alleggerimento della pressione fiscale (il Governo ha pi๠volte affermato che in questa fase i conti pubblici non lo consentirebbero) bensଠnella semplificazione della giungla di adempimenti fiscali oggi previsti.

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Ulteriori chiarimenti sulla detassazione degli straordinari

ministero delle finanze

Per quanto auspicata dai lavoratori e dalle imprese, la norma sulla detassazione del lavoro straordinario emanata per decreto-legge nel giugno scorso dall’allora neonato Governo Berlusconi, aveva probabilmente il difetto di essere stata varata un po’ in fretta e furia, lasciando parecchi dubbi irrisolti su diversi e importanti aspetti applicativi.

A fare un po’ di chiarezza ci ha pensato una circolare emanata congiuntamente dai ministeri del Welfare e delle Finanze, che si caratterizza per aver voluto estendere il beneficio alla pi๠ampia casistica possibile, agendo sugli interstizi della norma di legge.

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Adesione ai processi verbali di constatazione

primo piano di giulio tremonti

Il progressivo successo che la procedura di accertamento con adesione ha ottenuto nel corso dell’ultimo decennio, con vantaggi sia per l’Amministrazione Finanziaria (ridimensionamento dei contenziosi e dei tempi per la riscossione) che per il contribuente (drastica riduzione delle sanzioni), ha spinto nello scorso giugno il ministro Tremonti ad affiancare alla procedura ideata dal collega Visco una seconda procedura, consistente nell’adesione ai processi verbali di constatazione (PVC), ossia i documenti redatti dai funzionari della Guardia di Finanza al termine di un’ispezione, un accesso, un controllo di fatto negli uffici del contribuente, purchè nell’ambito di un accertamento parziale e non generale.

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Accertamento con adesione (3)

pagamento delle tasse

L’accordo raggiunto fra l’Amministrazione Finanziaria e il contribuente non costituisce la conclusione della procedura dell’accertamento con adesione: occorre ancora un passaggio finale e di importanza capitale, e cioèil perfezionamento.

L’adesione effettuata indica le somme totali dovute dal contribuente: egli potrà  scegliere se versarle in un’unica soluzione oppure rateizzarle (fino a dodici rate trimestrali).

Ebbene, l’accordo èperfezionato solo quando il contribuente versi l’ammontare totale oppure la prima rata entro il termine tassativo di venti giorni dalla redazione dell’atto di adesione.

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