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Spese per le università  non statali

Sono stati fissati gli importi massimi detraibili delle spese sostenute per le università  non statali. La prima cosa che FiscoOggi fa notare èche le soglie sono state definite in base all’area disciplinare della facoltà  (medica, sanitaria, scientifico-tecnologica, umanistico-sociale) e alla regione in cui ha sede il corso di studi.

Non c’èmolto da aggiungere rispetto a quello che ricorda FiscoOggi nel suo articolo partendo dal decreto Miur n. 288 del 29 aprile 2016, che ha stabilito appunto il limite di detraibilità , per l’anno 2015, delle tasse e contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università  non statali.

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L’emanazione del provvedimento era stata prevista dalla legge di stabilità  2016 che, modificando l’articolo 15, comma 1, lettera e), del Tuir, ha previsto che, a partire dal 2015, la detraibilità  delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università  non statali avvenga in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà  con decreto del ministero dell’Istruzione, dell’università  e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università  statali.

Nella tabella, i limiti di spesa individuati dal decreto in base alla disciplina e alla sede geografica del corso di laurea:

AREA DISCIPLINARE CORSI DI ISTRUZIONE NORD CENTRO SUD E ISOLE
Medica 3.700 2.900 1.800
Sanitaria 2.600 2.200 1.600
Scientifico-Tecnologica 3.500 2.400 1.600
Umanistico-sociale 2.800 2.300 1.500
Per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello, la spesa massima di detraibilità  à¨:
  • 3.700 euro per i corsi e i master con sede in regioni del Nord
  • 2.900 euro per il Centro
  • 1.800 euro per il Sud e le Isole.

Ai fini della detrazione d’imposta, agli importi fissati dal decreto – che, secondo quanto previsto dalla Stabilità  2016, dovranno essere aggiornati con Dm entro il 31 dicembre di ogni anno – va aggiunta la tassa regionale per il diritto allo studio (articolo 3 della legge 549/1995).