In particolare, nelle istruzioni allegate al prototipo di regolamento Tares, viene indicato che non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.
Nelle stesse istruzioni, come già anticipato, viene inoltre prevista esplicitamente l’esclusione dal pagamento della Tares delle unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.
Tale principio, tuttavia, contrasta con quanto indicato nella relazione ministeriale di accompagnamento alla norma che disciplina il tributo (articolo 14 del dl 201/2011) che, richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, afferma che sono esclusi dal prelievo solo gli immobili oggettivamente inutilizzabili (e non anche quelli inutilizzati), vale a dire gli immobili inagibili, inabitabili, diroccati, interclusi e in stato di abbandono. Pertanto, se i Comuni dovessero decidere di allinearsi alla tesi della Cassazione, ai contribuenti verrà imposto di pagare la Tares anche in relazione ad immobili inutilizzati e che quindi non producono rifiuti.