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Tares non applicata su case non abitate

La Tares non deve essere applicata su immobili inutilizzati, ossia privi di mobili e di allacci alle reti idriche ed elettriche, siano essi destinati ad abitazioni private o attività  commerciali e/o industriali. A stabilirlo èstato il Ministero dell’Economia e delle Finanze nelle linee guida che indicano una corretta applicazione della nuova tassa sui rifiuti e i servizi.

In particolare, nelle istruzioni allegate al prototipo di regolamento Tares, viene indicato che non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.


Nelle stesse istruzioni, come già  anticipato, viene inoltre prevista esplicitamente l’esclusione dal pagamento della Tares delle unità  immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.

Tale principio, tuttavia, contrasta con quanto indicato nella relazione ministeriale di accompagnamento alla norma che disciplina il tributo (articolo 14 del dl 201/2011) che, richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, afferma che sono esclusi dal prelievo solo gli immobili oggettivamente inutilizzabili (e non anche quelli inutilizzati), vale a dire gli immobili inagibili, inabitabili, diroccati, interclusi e in stato di abbandono. Pertanto, se i Comuni dovessero decidere di allinearsi alla tesi della Cassazione, ai contribuenti verrà  imposto di pagare la Tares anche in relazione ad immobili inutilizzati e che quindi non producono rifiuti.