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Il Consiglio di Stato ha stabilito che il presupposto impositivo e i soggetti passivi dell‘imposta di sbarco non possono essere modificati dal regolamento comunale, i quali possono solo stabilire la misura del tributo. E’ un’imposta che èstata introdotta un anno fa e che ha l’obiettivo di finanziare i progetti collegati al settore turistico, i servizi pubblici e i beni culturali e ambientali.
La sentenza ègiunta in risposta ad un istanza presentata da un Comune toscano: il  Tar Toscana aveva infatti riconosciuto illegittimo il regolamento comunale con il quale l’ente locale aveva istituito l’imposta di sbarco. Inoltre il soggetto considerato passivo che utilizza vettori pubblici o privati o comunque altri soggetti diversi dalle compagnie di navigazione, era ritenuto illegittimo.
Quindi solo le «compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea» possono riscuotere insieme al prezzo del biglietto, l’imposta di sbarco.
Inoltre, sempre il Consiglio di stato ha dichiarato che non ècondivisibile «la maggior rilevanza del danno subito dal comune per il mancato introito finanziario, rispetto all’incisione sulla massa indistinta della pluralità di soggetti passivi, sia perchè in valore numerario esso appare del tutto equivalente all’altro, globalmente considerato, sia perchè quanto meno improbabile che si possa procedere ad un rimborso, stante la mancata individuazione dei singoli sottoposti al prelievo, per cui di fatto si legittimerebbe un indebito oggettivo in favore dell’amministrazione».
Duro il commento del presidente dell’Associazione Albergatori Elbani, Massimo de Ferrari: “Tassa di sbarco? Visto l’andamento della stagione turistica a questo punto sarebbe meglio rimandarla al 2014. Per quest’anno sarebbe meglio verificare e mettere a punto i meccanismi di applicazione e destinazione ed aspettare il 2014 prima di far pagare un euro a testa ai turisti, ma èda sempre èuna tassa che divide consumatori e sindaci“.
E sembra una proposta saggia, visto che ad aprile e maggio le presenze segnano un dato negativo a due cifre.