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Tassazione donazione anche in mancanza di forma scritta

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 634 del 18 gennaio 2012 ha stabilito che il presupposto della tassazione di un bene oggetto di donazione èdato dall’effettivo trasferimento della titolarità  del bene stesso, non avendo alcuna rilevanza a riguardo l’osservanza della forma scritta richiesta dall’ordinamento civile.

Nella sentenza in esame, in particolare, la Suprema Corte ha giudicato il caso di due fratelli, a cui il nonno aveva donato un’ingente somma di denaro e oro puro. La mancata denuncia dell’atto di liberalità  ha fatto scattare l’accertamento fiscale e l’applicazione delle relative sanzioni.

CONFERMATO OBBLIGO PAGAMENTO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

La Corte di Cassazione, in particolare, ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una sentenza pronunciata dal giudice di merito e che accoglieva le pretese di due fratelli annullando al contempo l’atto impositivo dell’amministrazione finanziaria.

GIUSTIFICAZIONE SPESE ECCEDENTI IL REDDITO

Con la suddetta sentenza, dunque, la Cassazione ha ribadito quanto affermato dalla precedente giurisprudenza, confermando che i beni oggetto di donazione sono soggetti a prelievo fiscale anche in mancanza di forma scritta, contrariamente a quanto affermato dal giudice tributario, secondo cui la mancanza della forma scritta richiesta dall’ordinamento civile faceva automaticamente venir meno l’obbligo del pagamento dell’imposta dovuta.

Il motivo di tale orientamento, ha spiegato la Cassazione, deriva dalla necessità  di evitare di dar vita ad un fenomeno in forza del quale si effettuano donazioni mediante la semplice cessione di fatto di beni e senza alcuna formalità  per sfuggire al prelievo fiscale, un comportamento contrario al principio di effettività  dell’imposizione in ragione della capacità  contributiva contenuto nell’articolo 53 della Costituzione.