L’Inps ha fornito una serie di chiarimenti sulla liquidazione della nuova indennità di disoccupazione denominata Aspi. La nuova assicurazione sociale per l’impiego, introdotta con la riforma Fornero del lavoro, èin vigore dal 1 gennaio 2013 rappresenta una nuova tipologia di indennità o sussidio di disoccupazione, in vigore dal 1 gennaio 2013, per effetto della riforma del lavoro.
La indennità di disoccupazione Aspi èstata introdotta con a legge n. 192 del 2012, ma èstata modificata successivamente da altri decreti ministeriali. Uno di questi èil decreto ministeriale del 25 gennaio 2013 che si èoccupato di estendere questo diritto ad altre tipologie di soggetti.
In particolare l’Aspi èstata estesa ad una serie di tipologie di lavoratori che in precedenza non erano rientrati nel campo di applicazione della nuova indenità di disoccupazione. Il decreto del 25 gennaio 2013 ha previsto quindi un allineamento graduale del contributo Aspi all’aliquota contributiva ordinaria che ammonta alla percentuale dell’1,61%. Questo provvedimento avrà azione per un numero limitato di anni, in particolare dal 2013 al  2017.
Un successivo provvedimento interministeriale ha determinato per l’anno corrente gli importi e le misure delle indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI, che dovranno essere liquidate alla nuova platea degli assicurati.
Adesso l’Inps si èpreoccupato di comunicare ulteriori novità e specificare altri dettagli relativi alla legislazione in materia di indennità di disoccupazione Aspi. Proprio ieri èstata diramata la circolare Inps n. 144 dell’8 ottobre 2013 con la quale vengono forniti una serie di istruzioni attuative del decreto di legge della riforma Fornero che ha istituito il nuovo sussidio di disoccupazione per tutti i soggetti per perdono il lavoro.
L’Inps ha quindi precisato che la nuova disoccupazione Aspi sarà valida ed applicabile a tutti i lavoratori dipendenti. Vengono quindi compresi anche tutti gli apprendisti e anche i soci lavoratori di cooperativa. Il requisito principale èquello di aver stabilito con attraverso la loro adesione oppure attraverso l’instaurazione di un rapporto associativo o di un rapporto di lavoro in forma subordinata.