Banca di Italia e Consob hanno comunicato mediante un messaggio congiunto l’adozione degli orientamenti che sono stati emanati dall’AESFEM, denominata anche ESMA, in merito al market making e del primary dealer. In particolare i due organismi italiani hanno adottato queste direttive imposte dal Regolamento UE n.236 del 2012 inerenti le vendite allo scoperto e alcuni parametri inerenti il credit default swap. Sono stati inoltre recepiti anche tutti i regolamenti in tema di esenzione di tutte le attività a supporto degli scambi, il cosiddetto market making.
banche
Fondi fatture inevase PA per 1,4 miliardi di euro
Portabilità ed estinzione anticipata del mutuo
àˆ il caso delle norme in tema di ipoteche: èconfermato che l’estinzione del contratto comporta la cessazione dell’ipoteca, con conseguente comunicazione all’Ufficio del Registro perchè si provveda alla sua cancellazione.
Mutui e jus variandi
Questo potere, ovviamente, pone uno dei due contraenti in una posizione sovraordinata rispetto alla controparte: èperciಠindispensabile che vi sia una clausola nel contratto stesso che lo preveda espressamente.
Merito creditizio e stesura del contratto
Mutui: pi๠informazioni al cliente
Come noto, il cittadino medio non dispone di cognizioni sufficienti da consentirgli di valutare appieno tutte le clausole del contratto, col conseguente ed elevato rischio di non sapere esattamente che cosa va a firmare.
Nuove regole per agenti e mediatori creditizi
Iniziamo, dunque, una piccola incursione fra le modifiche introdotte dal decreto, cominciando dalla revisione delle norme previste per le figure intermedie: agenti e mediatori del credito.
Portabilità dei mutui bancari
Alla base di questa scelta, solitamente, c’ la possibilità per il mutuatario di rinegoziare le condizioni contrattuali e quindi di strappare alla subentrante clausole pi๠favorevoli in termini di durata, di interessi o di garanzie rispetto a quanto stipulato con la banca originaria.
Moratoria sui debiti prorogata fino a gennaio 2011
In sostanza, èstato concesso alle aziende di presentare un’istanza per ottenere una sospensione dei pagamenti delle quote capitali dei rispettivi debiti bancari (fermo restando il versamento degli interessi), per un periodo variabile secondo il tipo di contratto di finanziamento: dodici mesi per i mutui e per le operazioni di leasing immobiliare, nove mesi per i crediti a breve termine e sei mesi per i leasing mobiliari; la moratoria non èvalevole sui prestiti agevolati da contributi pubblici.
Prestiti bancari ‘in sofferenza’ in aumento
La grande maggioranza èrappresentata dai crediti per i quali non sorgono problemi particolari, e in cui i debitori restituiscono il dovuto alle scadenze concordate; posizione meno tranquilla ma comunque non preoccupante èquella delle “situazioni incagliateâ€, in cui il debitore accusa per cause contingenti qualche difficoltà a rimborsare il debito, ma si puಠragionevolmente presumere che, in tempi brevi, dovrebbe poter rientrare; il caso pi๠drammatico èquello dei soggetti falliti, o per i quali comunque si sa con certezza che non restituiranno il debito; ci sono infine le posizioni “in sofferenzaâ€, in un punto intermedio e labile fra le situazioni incagliate e le perdite certe.
Estinzione dei libretti di risparmio
Sui libretti, infatti, ci si limita a prelevare e depositare liquidità , senza poter domiciliare le bollette, disporre bonifici o eseguire altre operazioni.
Banche italiane e finanza islamica
Sospensione dei mutui, alcuni chiarimenti dall’ABI
La forma tecnica del mutuo à¨, secondo l’ABI, una condizione imprescindibile. Per questo motivo, infatti, i finanziamenti agevolati realizzati indirettamente a favore delle imprese agricole tramite il meccanismo dello sconto cambiario, come previsto dalla legge Sabatini (n. 1329/965) e applicato con assiduità nella pratica, sono al di fuori della previsione normativa e dunque nessuna sospensione puಠessere concessa.
Commissione di massimo scoperto rimpiazzata da nuovi oneri
Si trattava di un onere aggiuntivo, da sommarsi agli interessi passivi, con il quale gli istituti di credito addebitavano al cliente il cui conto corrente andava in rosso un costo supplementare, calcolato moltiplicando il valore pi๠negativo registrato sul c/c (il massimo scoperto, appunto) per un tasso prestabilito dalla banca stessa.
Forte crescita dei depositi bancari
Si èdunque registrato un notevole incremento delle somme tenute a disposizione presso la propria banca di fiducia, principalmente sotto forma di conti correnti e libretti di risparmio, a discapito degli investimenti in titoli di Stato, azioni, obbligazioni e fondi patrimoniali vari.