Esenzioni per marketing making e primary dealer

euro

Banca di Italia e Consob hanno comunicato mediante un messaggio congiunto l’adozione degli orientamenti che sono stati emanati dall’AESFEM, denominata anche ESMA, in merito al market making e del primary dealer. In particolare i due organismi italiani hanno adottato queste direttive imposte dal Regolamento UE n.236 del 2012 inerenti le vendite allo scoperto e alcuni parametri inerenti il credit default swap. Sono stati inoltre recepiti anche tutti i regolamenti in tema di esenzione di tutte le attività  a supporto degli scambi, il cosiddetto market making.

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Fondi fatture inevase PA per 1,4 miliardi di euro

Fondi fatture inevase PA per 1,4 miliardi di euro

Nonostante le continue proteste scatenate dai colossali ritardi con i quali le pubbliche amministrazioni sarebbero solite evadere la fatture emesse nei confronti dello Stato italiano dalle pi๠differenti piccole e medie imprese attive nel nostro Paese le aziende italiane non avrebbero sino ad oggi pienamente approfittato, come sarebbe stato in realtà  facile immaginare ed ipotizzare, dei fondi e degli strumenti messi a loro disposizione per cercare di ottenere quanto dovuto, con grande anticipo rispetto a quanto solitamente pronosticato, direttamente dagli istituti di credito italiani che poi, a propria volta, si sarebbero rivalsi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

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Portabilità  ed estinzione anticipata del mutuo

Dopo aver visto il diritto di recesso del mutuo, oggi vediamo che molti interventi apportati dal decreto legislativo 141/2010 non modificano norme già  vigenti ma si limitano a fare ordine, togliendole da leggi speciali e ricollocandole all’interno del Testo Unico Bancario.

àˆ il caso delle norme in tema di ipoteche: èconfermato che l’estinzione del contratto comporta la cessazione dell’ipoteca, con conseguente comunicazione all’Ufficio del Registro perchè si provveda alla sua cancellazione.

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Mutui e jus variandi

Una delle modifiche certamente pi๠importanti introdotte dal decreto legislativo n. 141/2010 concerne il cosiddetto “jus variandi”. Nel diritto privato, si definisce cosଠil potere riconosciuto ad una delle due parti di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali.

Questo potere, ovviamente, pone uno dei due contraenti in una posizione sovraordinata rispetto alla controparte: èperciಠindispensabile che vi sia una clausola nel contratto stesso che lo preveda espressamente.

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Merito creditizio e stesura del contratto

Il merito creditizio èdefinibile, in sintesi, come l’apprezzamento della solvibilità  di un debitore. In altre parole, un soggetto che vanta un reddito costante e sufficientemente elevato avrà  maggior merito rispetto ad un disoccupato od un precario; cosଠcome chi dispone di un notevole patrimonio acquisirà  maggior merito creditizio rispetto ad un nullatenente.

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Mutui: pi๠informazioni al cliente

Le riforme sulla materia creditizia sollecitate dall’Unione Europea riguardano, fra le altre cose, anche lo spinoso tema dell’asimmetria informativa.

Come noto, il cittadino medio non dispone di cognizioni sufficienti da consentirgli di valutare appieno tutte le clausole del contratto, col conseguente ed elevato rischio di non sapere esattamente che cosa va a firmare.

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Nuove regole per agenti e mediatori creditizi

Il recente decreto legislativo n. 141/2010 rivede in gran parte la disciplina del sistema del credito vigente in Italia, sia per recepire una direttiva europea in materia, sia per aggiornare la nostra normativa, incrementando i diritti dei consumatori e fissando controlli pi๠stringenti nei confronti degli operatori.
Iniziamo, dunque, una piccola incursione fra le modifiche introdotte dal decreto, cominciando dalla revisione delle norme previste per le figure intermedie: agenti e mediatori del credito.

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Portabilità  dei mutui bancari

Come abbiamo visto nell’articolo su come trasferire il conto corrente, dal 2006 èpossibile in Italia eseguire la cosiddetta portabilità  dei mutui: in altre parole, il debitore (mutuatario) che aveva a suo tempo stipulato un contratto con una banca originaria (mutuante) puಠchiedere che esso venga trasferito e prosegua con un’altra banca subentrante.

Alla base di questa scelta, solitamente, c’ la possibilità  per il mutuatario di rinegoziare le condizioni contrattuali e quindi di strappare alla subentrante clausole pi๠favorevoli in termini di durata, di interessi o di garanzie rispetto a quanto stipulato con la banca originaria.

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Moratoria sui debiti prorogata fino a gennaio 2011

Nell’agosto 2009, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le principali associazioni imprenditoriali, sotto il patrocinio del Governo, firmarono un accordo che nei mesi successivi ha apportato prezioso ossigeno alle imprese italiane.

In sostanza, èstato concesso alle aziende di presentare un’istanza per ottenere una sospensione dei pagamenti delle quote capitali dei rispettivi debiti bancari (fermo restando il versamento degli interessi), per un periodo variabile secondo il tipo di contratto di finanziamento: dodici mesi per i mutui e per le operazioni di leasing immobiliare, nove mesi per i crediti a breve termine e sei mesi per i leasing mobiliari; la moratoria non èvalevole sui prestiti agevolati da contributi pubblici.

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Prestiti bancari ‘in sofferenza’ in aumento

Secondo la tecnica bancaria, i prestiti erogati dagli intermediari del credito si suddividono in quattro categorie, in conformità  alle possibilità  di recuperare l’importo.

La grande maggioranza èrappresentata dai crediti per i quali non sorgono problemi particolari, e in cui i debitori restituiscono il dovuto alle scadenze concordate; posizione meno tranquilla ma comunque non preoccupante èquella delle “situazioni incagliate”, in cui il debitore accusa per cause contingenti qualche difficoltà  a rimborsare il debito, ma si puಠragionevolmente presumere che, in tempi brevi, dovrebbe poter rientrare; il caso pi๠drammatico èquello dei soggetti falliti, o per i quali comunque si sa con certezza che non restituiranno il debito; ci sono infine le posizioni “in sofferenza”, in un punto intermedio e labile fra le situazioni incagliate e le perdite certe.

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Estinzione dei libretti di risparmio

Tradizionalissima forma di risparmio utilizzata soprattutto dagli anziani, i libretti di risparmio si caratterizzano per essere molto meno onerosi ed economicamente pi๠convenienti dei conti correnti.

Sui libretti, infatti, ci si limita a prelevare e depositare liquidità , senza poter domiciliare le bollette, disporre bonifici o eseguire altre operazioni.

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Banche italiane e finanza islamica

I precetti del Corano, applicati al moderno mondo bancario-finanziario, impongono una serie di corollari non facilmente adattabili al sistema occidentale. Gli interessi, per esempio, sono sempre vietati in quanto considerati frutto di usura, anche quando fossero molto modesti; inoltre eventuali perdite negli investimenti devono venire condivise fra istituti finanziari e clienti, mentre i prodotti finanziari derivati sono banditi.

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Sospensione dei mutui, alcuni chiarimenti dall’ABI

L’Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha emanato una circolare agli associati datata 12 febbraio: in essa si forniscono alcuni chiarimenti sull’applicazione della provvisoria moratoria sulle rate dei mutui verso le imprese di piccole e medie dimensioni concordata con il Governo quale misura anticrisi.

La forma tecnica del mutuo à¨, secondo l’ABI, una condizione imprescindibile. Per questo motivo, infatti, i finanziamenti agevolati realizzati indirettamente a favore delle imprese agricole tramite il meccanismo dello sconto cambiario, come previsto dalla legge Sabatini (n. 1329/965) e applicato con assiduità  nella pratica, sono al di fuori della previsione normativa e dunque nessuna sospensione puಠessere concessa.

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Commissione di massimo scoperto rimpiazzata da nuovi oneri

associazione bancaria italiana

La resistenza delle banche italiane èsempre stata fortissima, e cosଠi governi di ogni colore politico hanno dovuto sudare sette camicie per vietare la famigerata commissione di massimo scoperto.

Si trattava di un onere aggiuntivo, da sommarsi agli interessi passivi, con il quale gli istituti di credito addebitavano al cliente il cui conto corrente andava in rosso un costo supplementare, calcolato moltiplicando il valore pi๠negativo registrato sul c/c (il massimo scoperto, appunto) per un tasso prestabilito dalla banca stessa.

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Forte crescita dei depositi bancari

depositi bancari

Secondo un’indagine diffusa dal centro studi della Banca d’Italia, nel pieno della crisi gli italiani hanno riscoperto il valore della liquidità .

Si èdunque registrato un notevole incremento delle somme tenute a disposizione presso la propria banca di fiducia, principalmente sotto forma di conti correnti e libretti di risparmio, a discapito degli investimenti in titoli di Stato, azioni, obbligazioni e fondi patrimoniali vari.

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