Preavviso interruzione rapporto di lavoro colf e badanti

colf

Il contratto collettivo nazionale di lavoro inerente a colf e badanti stabilisce delle regole inerenti i casi di dimissioni e di licenziamento per questi due tipi di figure professionali. Come capita in tutti gli altri CCNL, alias i contratti collettivi nazionali di lavoro, non viene fatta una differenziazione in base ai livelli raggiunti, ma in base alle ore di lavoro che vengono effettuate settimanalmente da parte del collaboratore domestico.

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Inidoneità  al lavoro e licenziamento per giusta causa

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Nel caso in cui il lavoratore si riveli non idoneo a ricoprire il ruolo che gli èstato assegnato, il datore di lavoro èlegittimato a procedere con un licenziamento per giusta causa.

A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12561 del 22 maggio 2013, con la quale èstatp rigettato il ricorso presentato da un dirigente psicologo, licenziato per giusta causa dal suo datore di lavoro in quanto non in grado di eseguire correttamente le proprie mansioni e di relazionarsi con gli altri colleghi, tanto da arrivare ad ostacolare il lavoro altrui.

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Omessa comunicazione malattia e licenziamento

licenziamento

Nel caso in cui il lavoratore non provveda a consegnare o ad inviare al suo datore di lavoro il certificato medico attestante la malattia, quest’ultimo puಠprocedere al suo licenziamento per assenza ingiustificata.

Ad affermarlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10552 dello scorso 7 maggio 2013, con la quale èstato giudicato il caso di un lavoratore dipendente che non aveva provveduto a far pervenire al suo datore di lavoro il certificato dell’ospedale presso il quale era stato ricoverato e che conteneva una prognosi di venti giorni, provvedendo invece a consegnare un successivo certificato del medico curante che considerava sufficiente per la guarigione una periodo di assenza minore di quella originariamente prescritto dall’ospedale.

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Licenziamento per denuncia sulla sicurezza infondata

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7499 del 26 marzo 2013 ha confermato il licenziamento di un dipendente che aveva denunciato un allarme sulla sicurezza di un impianto presente in azienda, rivelatosi poi infondato sulla base dei successivi controlli da parte degli organi compenti.

Nel caso in esame, in particolare, il lavoratore di una società  di gestione di un inceneritore, avente qualifica di responsabile dei collaudi, delle verifiche e dei controlli dei lavori di natura specialistica, aveva denunciato che in occasione di un guasto alla caldaia egli non era stato avvisato, nonostante fosse il responsabile, e che i lavori di riparazione non erano stati eseguiti a regola d’arte, con concreti rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

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Periodo di comporto e licenziamento illegittimo

Il periodo di comporto èun periodo di tempo durante il quale il lavoratore dipendente puಠassentarsi dal lavoro per motivi di salute con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Una volta superato tale periodo, il datore di lavoro èlegittimato a licenziarlo.

La durata del periodo di comporto èstabilita dal contratto collettivo nazionale di riferimento, ad esempio per i dipendenti pubblici èdi 36 mesi, di cui 18 mesi retribuiti e altri 18 mesi non retribuiti.

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Licenziamento legittimo in caso di assenze ripetute

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6971 del 20 maggio 2013 ha respinto il ricorso presentato da una lavoratrice dipendente licenziata dalla coperativa presso cui era stata assunta a causa di ripetute assenze.

In particolare, nel caso specifico la lavoratrice, addetta alle pulizie, era stata assunta per svolgere le sue mansioni presso gli uffici della Regione Veneto a Venezia, tuttavia a causa della ristrutturazione in corso presso l’edificio che ospitava tali uffici era stata chiamata a svolgere la sua prestazione lavorativa presso la nuova sede di Mestre, secondo gli stessi orari di lavoro.

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Licenziamento per mancanza di mansioni equivalenti

In caso di soppressione di un posto di lavoro, l’azienda puಠprocedere al licenziamento del lavoratore dipendente che lo occupava qualora non esistano delle mansioni equivalenti e risulti pertanto impossibile ricollocarlo all’interno del contesto aziendale, non essendo il datore di lavoro obbligato a formare il dipendente in modo tale da renderlo idoneo allo svolgimento di altro tipo di mansioni.

A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5963 dell’11 marzo 2013, che ha quindi interpretato in maniera restrittiva la norma che prevede l’obbligo a carico dell’azienda di provare a ricollocare il dipendente qualora le sue mansioni dovessero essere soprresse.

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Licenziamento illegittimo per denuncia illeciti in azienda

Il licenziamento del dipendente che denuncia presunti illeciti commessi dall’azienda per cui lavora èillegittimo.

A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso presentato da un lavoratore dipendente, che insieme ad altri suoi cinque colleghi aveva denunciato alcuni illeciti commessi dalla società  presso la quale prestava servizio in relazione ad un appalto per la manutenzione di alcuni semafori, allegando all’esposto alcuni documenti aziendali e senza prima informare la società  stessa, la quale a sua volta aveva licenziato il dipendente per diffamazione.

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Licenziamento legittimo se si rivela che la società  sta per chiudere

Tra le ipotesi di licenziamento legittimo c’èanche quella che si configura nel caso in cui il dipendente diffonda notizie interne all’azienda che devono intendersi come riservate, come ad esempio la chiusura a breve della società , soprattutto se la notizia arriva alle orecchie dei clienti.

A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4859 del 27 febbraio 2013, secondo cui una simile condotta va a compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia che deve necessariamente intercorrere tra lavoratore e datore di lavoro.

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Licenziamento e patteggiamento del reato

Il licenziamento intimato ad un lavoratore che patteggia la pena èlegittimo solo nel caso in cui l’azienda riesca a provare il venir meno del rapporto fiduciario.

A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3912 del 18 febbraio 2013, con la quale èstato respinto il ricorso presentato da un’azienda, la quale sosteneva che ai fini del licenziamento disciplinare la sentenza di patteggiamento dovesse considerarsi equiparata ad una sentenza di condanna.

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Licenziamento per breve assenza ingiustificata èillegittimo

Il lavoratore dipendente che si allontana ingiustificatamente dal luogo di lavoro per un breve lasso di tempo non puಠessere licenziato.

A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione, che ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Roma e disposto l’annullamento del licenziamento intimato ad un dipendente come sanzione disciplinare per essersi allontanato dal luogo di lavoro con una giustificazione infondata per quasi tre ore.

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Mobilità  esclusa in caso di licenziamento individuale nel 2013

L’iscrizione alle liste di mobilità  riguarda solo i lavoratori che hanno perso il loro posto di lavoro in virt๠di licenziamenti collettivi e non anche quelli che invece si trovano disoccupati a seguito di un licenziamento individuale.

A comunicarlo èstato l’Inps, che mediante apposita circolare sull’argomento ha spiegato che a partire dal 2013 i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, ossia per ragioni inerenti all’attività  produttiva e all’organizzazione del lavoro, non possono pi๠iscriversi alle liste di mobilità . Di conseguenza, questi stessi lavoratori non possono usufruire degli incentivi per la riassunzione che l’iscrizione in queste liste comporta.

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Anticipo TFR con false motivazioni legittima il licenzimento

A favore dei lavoratori del settore privato, sempre che abbiano prestato almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, èprevista la possibilità  di chiedere un anticipo del TFR maturato fino a quel momento (fino ad un massimo del 70%).

Tale richiesta, tuttavia, puಠessere avanzata solo per far fronte a spese urgenti, come ad esempio spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale o l’acquisto della prima casa, pertanto occorre fornire idonea documentazione comprovante tali spese.

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