La Direzione generale per l’Attività Ispettiva ha fornito una serie di indicazioni in merito al rilascio del Durc, ovvero del documento unico di regolarità contributiva. In particolare la Direzione generale per l’Attività Ispettiva ha diramato la circolare n. 40 lo scorso 21 ottobre in accordo con una serie di istituti previdenziali.
Sono state infatti necessari una serie di chiarimenti per la corretta applicazione delle norme in materia di rilascio del DURC in presenza di crediti certificati. Queste nuove norme sono state introdotte all’interno dell’ordinamento legislativo italiano per mezzo del decreto legge del 7 maggio 2012, il n. 52, che era stato reso noto ai cittadini con il nome di provvedimento sulla Spending Review 2012.Â
Era stato uno dei principali provvedimenti dell’allora Governo Monti, di cui si occuparono il ministro Giarda. Il testo fu ratificato dal Governo con un decreto ministeriale datato 13 marzo 2013 emanato direttamente dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La serie di norme prevede che il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva, ovvero il cosiddetto DURC, con una serie di redditi certificati con cui la pubblica amministrazione debitrice attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.
La comunicazione ha quindi chiarito una serie di dubbi inerenti l’applicazione della legge e ha quindi consentito di superare una serie di problematiche che non consentono al momento alle imprese di ottenere un DURC che attesti la loro regolarità contributiva, proprio perchè risultano debitrici nei confronti degli Istituti e delle Casse Edili anche se sono creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
In questo modo, grazie al provvedimento di legge e ai chiarimenti apportati dalla circolare, gli Istituti previdenziali e le Casse Edili saranno tenuti al rilascio del DURC in presenza di crediti certificati nei confronti della pubblica amministrazione.
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