Home » Incentivi assunzione donne riforma Fornero

Incentivi assunzione donne riforma Fornero

start

La legge numero 92 del 2012, ovvero la riforma Fornero del lavoro, ha previsto nel proprio testo una serie di incentivi per favorire l’assunzione di donne disoccupate. Tali norme non erano state ancora applicate, ma adesso diventano operative grazie alla promulgazione di ben due decreti del ministero del Lavoro e del ministero dell’Economia e delle Finanze.

In particolare le norme previste dalla riforma Fornero del lavoro e attuate pochi giorni fa con la promulgazione di due decreti opereranno nell’ambito di alcuni settori strategici dell’economia, che nel dettaglio sono:

  • agricoltura
  • artigianato
  • metalmeccanico
  • costruzioni
  • servizi di informazione

Proprio in questi settori saranno disponibili una serie di agevolazioni e di incentivi per favorire e procedere all’assunzione di donne che sono al momento nella condizione di disoccupate.

Il requisito di legge prevede che i soggetti di sesso femminile siano disoccupati da un periodo di tempo di almeno sei mesi. La legge dell’allora ministro Fornero ha previsto che l’accesso agli incentivi sia concesso esclusivamente alle donne che verranno assunte nei settori sopra riportati e che siano disoccupate da almeno sei mesi. Le aziende potranno godere di uno sgravio contributivo del 50%.

Gli incentivi all’assunzione di tutte le donne disoccupate previsto dalla riforma Fornero riguarderà  esclusivamente alcune particolari categorie di datori di lavoro, ovvero:

  • tutti i datori di lavoro privati
  • le cooperative che assumono anche a scopo di somministrazione

Lo sgravio contributivo ammonterà  al 50% dei contributi dovuti all’Inps e coprirà  la stessa percentuale per tutti i premi che dovrebbero essere versati da parte del datore di lavoro all’Inail; ci sono delle lievi differenze di durata dell’incentivo che dipendono dal tipo di contratto con cui si procede all’assunzione.

In particolare questi limiti sono stabiliti nell’ordine dei:

  • 12 mesi nel caso in cui si proceda all’assunzione con un contratto a termine, anche in somministrazione;
  • 18 mesi nel caso in cui si proceda all’assunzione con un contratto che realizzi la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto originariamente a termine, ovvero si operi la stabilizzazione del lavoratore
  • 18 mesi nel caso in cui si proceda all’assunzione con un contratto a tempo indeterminato