La Fondazione studi dei Consulenti del lavoro ha precisato alcune novità inerenti l’indennità di disoccupazione una tantum per tutti i collaboratori a progetto e per tutti i lavoratori parasubordinati in genere.
Questo tipo di lavoratori puಠgodere della cosiddetta indennità una tantum di disoccupazione nel caso in cui l’attività lavorativa venga sospesa; èuna novità che riguarda anche i lavoratori parasubordinati, fino ad adesso esclusi.
Le persone che operano sotto contratti di lavoro parasubordinato svolgono un tipo di rapporto di lavoro che ha delle caratteristiche molto simile e vicino al lavoro subordinato, ovvero simile al lavoro dipendente, ed in parte a quello autonomo.
Si tratta di forme di collaborazione che vengono svolte continuativamente nel tempo. Queste collaborazioni vengono coordinate con la struttura organizzativa del datore di lavoro, cioècon l’impresa, ma godono di una caratteristica diversa, almeno sulla carta, perchè infatti mancano del vincolo di subordinazione. La categoria dei lavoratori parasubordinati sono anche tutti i lavoratori a progetto e anche i collaboratori occasionali che prestano la loro opera nelle aziende.
La legge sul lavoro dell’anno scorso, la cosiddetta riforma Fornero, la legge n. 92 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento legislativo una misura in via sperimentale che vale per il triennio 2013-2014-2015. La riforma prevede infatti una indennità di disoccupazione una tantum per questa categoria di lavoratori.
I lavoratori che vogliono godere della liquidazione della prestazione di disoccupazione devono per prima cosa effettuare e compilare la domanda ed inoltre verificare la presenza dei requisiti previsti dalla legge n. 92 del 2012. Tali requisiti devono venire soddisfatti in via congiunta e richiedono che il lavoratore abbia:c
- operato in regime di monocommittenza nell’anno precedente, cioènell’anno 2012
- conseguito un reddito lordo complessivo non superiore al limite di 20.000 euro nell’anno di imposta 2012
- accreditato almeno una mensilità all’interno della Gestione separata nell’anno di riferimento, che in questo caso èil 2013
- dichiarato l’assenza di contratto di lavoro per un periodo ininterrotto di almeno due mesi nel 2012
- avere un numero minimo di tre mensilità accreditate presso la Gestione separata nell’anno precedente nell’anno 2012