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Preavviso interruzione rapporto di lavoro colf e badanti

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Il contratto collettivo nazionale di lavoro inerente a colf e badanti stabilisce delle regole inerenti i casi di dimissioni e di licenziamento per questi due tipi di figure professionali. Come capita in tutti gli altri CCNL, alias i contratti collettivi nazionali di lavoro, non viene fatta una differenziazione in base ai livelli raggiunti, ma in base alle ore di lavoro che vengono effettuate settimanalmente da parte del collaboratore domestico.

Il preavviso in caso di licenziamento viene quindi stabilito da dei range previsti all’interno del CCNL che nel caso di colf e badanti si differenziano tra rapporti di lavoro oltre le 25 ore settimanali e rapporti di lavoro con orario di lavoro inferiore alle 25 ore settimanali.

Per rapporti di lavoro oltre le 25 ore settimanali il contratto collettivo nazionale stabilisce che il preavviso ammonta a:

  • 15 giorni di calendario nel caso in cui il collaboratore abbia lavorato per almeno 5 anni di anzianità  con lo stesso datore di lavoro
  • 30 giorni di calendario nel caso in cui il rapporto lavorativo sia andato oltre i 5 anni di anzianità  con lo stesso datore di lavoro

Differenti sono invece i temi previsti nel caso in cui il rapporto lavorativo ammonti ad un totale di ore inferiore alle 25 settimanali. In questo caso il termine di preavviso viene stabilito nell’ordine di:

  • 8 giorni di calendario nel caso in cui il rapporto di lavoro sia durato al massimo per due anni anzianità Â con lo stesso datore di lavoro
  • 15 giorni di calendario se la collaborazione lavorativa èandata oltre i 2 anni di anzianità Â con lo stesso datore di lavoro

Il rinnovo del contratto collettivo per colf e badanti ha annullato la riduzione del 50% dei tempi sopra stabiliti nel caso di dimissioni volontarie del lavoratore. Questo tipo di dimissioni dovranno essere convalidate secondo quanto prevede la riforma.
Una nuova norma per colf e badanti prevede che le neo-mamme possano beneficiare del raddoppio dei giorni di preavviso in caso di licenziamento prima del trentunesimo giorno successivo al termine del congedo di maternità .

Nel caso in cui non venga comunicata in tempo la volontà  di dimettersi, cioèin caso mancato preavviso, deve essere corrisposta una indennità  che corrisponde alla retribuzione del periodo di preavviso non concesso.