impresa familiare, rischi impresa

Novità  contratto a progetto

start up

Una delle novità  approvate dal Governo Letta nella serie di norme a favore dell’occupazione giovanile èla modifica della disciplina del contratto a progetto. Questo genere di contratto era stato ritoccato anche dalla stessa legge di riforma del lavoro Fornero, cioèla la legge n. 92 del 2012 e adesso lo stesso decreto occupazione si occupa di riformarlo nuovamente.

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Co.co.pro. e requisiti del progetto

Il contratto di collaborazione a progetto, per essere ritenuto tale, deve necessariamente far riferimento ad uno specifico progetto determinato dal committente e gestito autonomamente dal collaboratore.

Il progetto deve essere puntualmente descritto nel contratto e deve necessariamente essere collegato funzionalmente ad un determinato risultato finale obiettivamente verificabile, anch’esso indicato nel contratto. Inoltre, deve descrivere l’attività  svolta dal collaboratore ai fini del raggiungimento del risultato finale.

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Retribuzione contratto a progetto dopo riforma del lavoro

Tra le novità  apportate dalla legge 92/2012 alla disciplina del contratto di collaborazione a progetto figura anche quella riguardante il compenso economico spettante ai collaboratori.

Al riguardo, in particolare, la norma stabilisce che questo non puಠessere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività  dai contratti collettivi nazionali per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati.

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Contratto a progetto inapplicabile ad alcuni lavori

Il Ministero del Lavoro attraverso con la circolare n. 29 dell’11 dicembre 2012 ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’ammissibilità  del contratto di collaborazione a progetto.

In tema di co.co.pro, ricordiamo, la normativa attualmente in vigore prevede che tale tipologia contrattuale debba riferirsi unicamente ad un progetto specifico collegato ad un risultato finale che si intende perseguire. Il progetto deve inoltre essere descritto nel contratto e deve essere obiettivamente verificabile.

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Novità  contratti a progetto dopo riforma del lavoro

I contratti di lavoro a progetto rientrano tra le tipologie di contratti modificate dal testo della riforma del lavoro, presentato nei giorni scorsi dal ministro del Welfare Elsa Fornero e dal premier Mario Monti.

Anche in questo caso, cosଠcome per le modifiche apportate alla disciplina relativa ai contratti stipulati con lavoratori aventi partita Iva, l’obiettivo èquello di smascherare rapporti di lavoro subordinati e duraturi che in realtà  vengono identificati come mere collaborazioni.

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Contratto di lavoro a progetto pre – riforma

Contratto di lavoro a progetto pre - riforma

Torniamo prontamente a parlarvi, come recentemente promessovi in un nostro articolo dedicato, del vasto, complesso, intricato e cangiante mercato del lavoro e, in particolare, dei contratti di lavoro e delle tipologie contrattuali oggi esistenti, che per brevità  chiameremo forme contrattuali pre – riforma, nonchè delle idee che il Governo Monti starebbe elaborando per i futuri contratti che, sempre per brevità , definiremo post – riforma.

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Esempio di contratto a progetto

contratto di lavoro

In pi๠occasioni abbiamo avuto modo di descrivere in maniera esaustiva il contratto a progetto. Abbiamo infatti descritto la tassazione e i contributi previdenziali del contratto a progetto oltre che i diritti e doveri del lavoratore in co.co.pro.

Sono molti gli utenti che perಠci chiedono un esempio pratico di contratto a progetto ed èper questo che abbiamo pensato di caricare sul portale anche un vero fac-simile di un contratto realmente usato in una impresa italiana.

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Contratto a progetto tassazione e contributi previdenziali

operaio lavoratore

In origine, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa erano considerati dalle leggi fiscali come una sottospecie del lavoro autonomo.

Dal 2001, invece, essi sono stati assimilati al lavoro dipendente, cui di fatto presentano maggiori somiglianze.

Quest’assimilazione comporta numerose conseguenze degne di nota. Il committente, innanzitutto, riveste fiscalmente il ruolo di sostituto d’imposta: ciಠsignifica che dovrà  apportare trattenute fiscali e previdenziali per conto del lavoratore sulla sua busta-paga. Anche per i co.co.pro., dunque, stipendio lordo e stipendio netto sono valori ben distinti.

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Modello contratto a progetto

lavoratore

Come accennato, il contratto a progetto deve essere stipulato per iscritto e al suo interno devono essere indicati con chiarezza sia la portata del progetto che le modalità  con cui il lavoratore deve coordinarsi con l’organico e la struttura aziendale.

Oltre a questi dettagli, il contratto deve indicare anche la durata del rapporto di lavoro e la retribuzione attribuita al collaboratore, che deve essere proporzionata alla quantità  e qualità  della prestazione.

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Diritti doveri e orari co.co.pro.

lavoratore a progetto

Come accennato, il lavoratore con contratto a progetto (almeno formalmente) ha il diritto di decidere liberamente quando lavorare per portare a termine l’incarico affidatogli, senza alcun vincolo di orario.

La conseguenza inevitabile èche egli, esattamente, come un lavoratore autonomo, non vanta alcun diritto di pausa dal lavoro di quelli attribuiti al dipendente: niente ferie, niente permessi, niente congedi, niente riposo settimanale, niente festività .

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Contratto a progetto

lavoratore1

Il fulcro del contratto a progetto èproprio il concetto di “progetto”, nato e definito con la legge Biagi. Il co.co.pro., infatti, ècolui che èassunto da un datore di lavoro con lo scopo di svolgere e portare a termine uno o pi๠progetti, il cui contenuto e i cui confini devono essere indicati con precisione nel contratto sottoscritto da ambo le parti (in quanto, per legge, esso deve assumere la forma scritta).

Quella del collaboratore, per usare i corretti termini giurisprudenziali, èun’obbligazione di risultato (come per i professionisti) e non di mezzi (come per i dipendenti): questo significa che il co.co.pro. deve portare a termine il progetto affidatogli nei tempi e con i mezzi da lui stesso scelti in assoluta autonomia.

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Dai co.co.co. ai contratti a progetto (I)

co-co-co

Per molti anni nelle aziende italiane si èdiffusa una figura di lavorativa atipica, quella del collaboratore coordinato e continuativo. Il termine “atipico”, al contrario di quanto si pensa, non significa affatto “lavoratore non a tempo indeterminato” o “flessibile”: si faceva infatti riferimento al fatto che si tratta di una figura che non ètipizzata, ossia che non esistessero leggi che ne decretassero diritti e obblighi.

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