L’Inps ha fornito una serie di chiarimenti per quando riguarda il contributo Aspi, la cosiddetta tassa sul licenziamento. L’istituto nazionale per la previdenza sociale ha infatti diramato una circolare che aveva come oggetto dei chiarimenti inerenti l’Aspi; in particolare si tratta del messaggio Inps n. 10358/2013.
Il documento diramato dall’Inps ha la peculiarità di fornire chiarimenti in merito al contributo Aspi, che èla tassa sul licenziamento. Si tratta infatti di una sorta di ticket dovuto sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, che sono avvenute dal 1° gennaio 2013. Questa norma èstata introdotta dall’articolo 2, commi da 31 a 35 della legge n. 92/2012 cioèla famosa legge di riforma del lavoro Fornero.
La riforma del lavoro Fornero ha stabilito all’articolo di legge sopra citato che nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che darebbero diritto all’ASpI  indipendentemente dal requisito contributivo e che sono avvenute dal 1° gennaio 2013, deve essere versato da parte del datore di lavoro una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Inoltre si prevede che nel computo dell’anzianità aziendale siano compresi anche i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, nel caso in cui il rapporto e’ proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si èdato luogo alla restituzione.
I datori di lavoro sono obbligati ad assolvere a questa contribuzione, secondo quanto stabilisce l’Inps, nel caso in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità , a prescindere dal fatto della percezione della stessa. Il messaggio n. 10358/2013 dell’Inps chiarisce anche l’aspetto della legge che impone che il contributo Aspi sia dovuto anche in caso di recessione dal rapporto di lavoro da parte del datore, nel periodo di prova.